Art. 5 
 
 
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
         ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla  data  di  indizione  del
referendum,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: 
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico
e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo'
essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/RL  resi  disponibili  sul   sito   web
dell'Autorita': www.agcom.it; 
    b) inviano, anche a mezzo fax, al competente  Comitato  regionale
per le comunicazioni, che ne informa l'Autorita', il documento di cui
alla lett. a), nonche', possibilmente con  almeno  cinque  giorni  di
anticipo, ogni  variazione  apportata  successivamente  al  documento
stesso  con  riguardo  al  numero  dei  contenitori   e   alla   loro
collocazione  nel  palinsesto.  A  quest'ultimo  fine,  le  emittenti
possono anche utilizzare i  modelli  MAG/2/RL  resi  disponibili  sul
predetto sito web dell'Autorita'. 
  2. Fino al decimo giorno successivo  alla  data  di  indizione  del
referendum, i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, lett.  a)
e c), nonche' i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett.  b)  e  c)
che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo art. 2, comma 2,
interessati  a  trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano   alle
emittenti e al competente Comitato regionale  per  le  comunicazioni,
che ne  informa  l'Autorita',  le  proprie  richieste,  indicando  il
responsabile elettorale  per  i  referendum  popolari  e  i  relativi
recapiti, e la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere
utilizzati i modelli MAG/3/RL resi disponibili nel predetto sito  web
dell'Autorita'.