Art. 9 
 
 
                    Trasmissioni in contemporanea 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione  de  e
dal Capo I del titolo II del  presente  provvedimento  esclusivamente
per le ore di trasmissione non in contemporanea.