Art. 9 Trasmissioni in contemporanea 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione de e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.