Art. 3 
 
  1. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e  ambientale."  non
puo' modificare la denominazione e la compagine sociale,  il  proprio
statuto, i propri organi di rappresentanza,  il  proprio  sistema  di
qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati
nell'apposito piano di controllo per la denominazione  "Patata  della
Sila", cosi' come depositati  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'. 
  2. "ICEA-  Istituto  per  la  certificazione  etica  e  ambientale"
comunica e sottopone all'approvazione  ministeriale  ogni  variazione
concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione
presentata, la composizione del Comitato di  certificazione  o  della
struttura equivalente e  dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche'
l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare  incompatibili  con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente  articolo
puo' comportare la revoca dell' autorizzazione concessa.