Art. 4 
 
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare  l'indicazione   dell'organismo   "ICEA-
Istituto per la certificazione etica  e  ambientale"  o  proporre  un
nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco  di  cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare esplicitamente al tale facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ICEA-  Istituto  per
la certificazione etica e ambientale" restera'  iscritto  nell'elenco
degli organismi privati di controllo di  cui  all'art.  14,  comma  7
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a  meno  che  non  intervengano
motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita' dell' autorizzazione "ICEA-
Istituto per la certificazione  etica  e  ambientale"  e'  tenuto  ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.