Art. 5 
 
  1. "ICEA-  Istituto  per  la  certificazione  etica  e  ambientale"
comunica  le   attestazioni   di   conformita'   all'utilizzo   della
denominazione "Patata della Sila" delle quantita' certificate e degli
aventi diritto entro trenta  giorni  lavorativi  dal  rilascio  delle
stesse. 
  2. "ICEA-  Istituto  per  la  certificazione  etica  e  ambientale"
trasmettera' i  dati  relativi  al  rilascio  delle  attestazioni  di
conformita' all'utilizzo della denominazione "Patata  della  Sila"  a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14
della legge 526/99 e, comunque, in assenza  di  tale  richiesta,  con
cadenza annuale.