Art. 5 1. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" comunica le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Patata della Sila" delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. "ICEA- Istituto per la certificazione etica e ambientale" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Patata della Sila" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.