Art. 2 Ai fini dell'identificazione del campione, l'universo di riferimento e' costituito - per le ispezioni previste nella fase a), dall'insieme delle domande di agevolazione che hanno superato la verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilita'; - per le ispezioni previste nelle fasi b) e c) dall'insieme delle domande di agevolazione valutate positivamente e per le quali e' stato emesso il decreto di concessione. Il campione sara' estratto, con procedura casuale, sulla base della metodologia di campionamento individuata dal Dirigente della Divisione IV, competente per i sopra citati controlli. Per le fasi b) e c), tale metodologia sara' aggiornata annualmente, anche sulla base delle risultanze dei controlli in loco svolti nelle annualita' precedenti. Il Dirigente della Divisione IV individuera' il campione con atto "riservato", sottratto al diritto di accesso fino al completamento del relativo programma di ispezioni. L'estrazione del campione avverra' con atto interno di detta Divisione, ratificato da successivo decreto direttoriale.