Art. 2 
 
  Ai  fini   dell'identificazione   del   campione,   l'universo   di
riferimento e' costituito 
    - per le ispezioni previste nella  fase  a),  dall'insieme  delle
domande  di  agevolazione  che  hanno  superato  la  verifica   della
completezza  della  documentazione  presentata  e  dei  requisiti  di
ammissibilita'; 
    - per le ispezioni previste nelle fasi b) e c) dall'insieme delle
domande di agevolazione valutate positivamente  e  per  le  quali  e'
stato emesso il decreto di concessione. 
  Il campione sara' estratto, con procedura casuale, sulla base della
metodologia  di  campionamento  individuata   dal   Dirigente   della
Divisione IV, competente per i sopra citati controlli. Per le fasi b)
e c), tale metodologia sara' aggiornata annualmente, anche sulla base
delle risultanze  dei  controlli  in  loco  svolti  nelle  annualita'
precedenti. 
  Il Dirigente della Divisione IV individuera' il campione  con  atto
"riservato", sottratto al diritto di accesso  fino  al  completamento
del relativo programma di ispezioni. 
  L'estrazione del  campione  avverra'  con  atto  interno  di  detta
Divisione, ratificato da successivo decreto direttoriale.