Art. 3 
 
  Le 12 autorizzazioni senza limitazioni territoriali  e  le  26  non
valide per l'Austria ma valide per la Grecia, tutte utilizzabili  con
veicoli di categoria EURO IV  o  superiore,  sono  assegnate  secondo
quanto stabilito all'art. 4,  comma  1,  del  Decreto  del  Capo  del
Dipartimento del 9 luglio 2013.