Direttiva concernente le operazioni di affettamento e confezionamento del Prosciutto di Parma Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi della presente direttiva si intende: - per "disciplinare", il disciplinare di produzione del Prosciutto di Parma; - per "legge di tutela", la legge 13 febbraio 1990 n. 26 (Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma); - per "regolamento di esecuzione", il regolamento di esecuzione della legge di tutela, approvato con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1993, n. 253; - per "Istituto", l'Istituto Parma Qualita'; - per "marchio consortile", il contrassegno di identificazione e qualificazione del Prosciutto di Parma di cui all'art. 1 della legge ed il cui simbolo e' stato approvato, da ultimo, dal Decreto Ministeriale. 23 agosto 1994, allegato. 3; - per "operazioni di confezionamento", tutte le operazioni pertinenti all'affettamento e al confezionamento del Prosciutto di Parma, ivi comprese quelle di verifica dei prosciutti con osso, quelle di disossatura e quelle di incartonamento; - per "mattonella", il prosciutto disossato e opportunamente predisposto per essere affettato.