(Allegato-art. 1)
Direttiva concernente le operazioni di affettamento e confezionamento
                       del Prosciutto di Parma 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi della presente direttiva si intende: 
      -  per  "disciplinare",  il  disciplinare  di  produzione   del
Prosciutto di Parma; 
      - per "legge di tutela",  la  legge  13  febbraio  1990  n.  26
(Tutela della denominazione di origine Prosciutto di Parma); 
      - per "regolamento di esecuzione", il regolamento di esecuzione
della legge di tutela, approvato con Decreto Ministeriale 15 febbraio
1993, n. 253; 
      - per "Istituto", l'Istituto Parma Qualita'; 
      - per "marchio consortile", il contrassegno di  identificazione
e qualificazione del Prosciutto di Parma  di  cui  all'art.  1  della
legge ed il cui simbolo e' stato approvato, da  ultimo,  dal  Decreto
Ministeriale. 23 agosto 1994, allegato. 3; 
      - per "operazioni  di  confezionamento",  tutte  le  operazioni
pertinenti all'affettamento e al confezionamento  del  Prosciutto  di
Parma, ivi comprese quelle  di  verifica  dei  prosciutti  con  osso,
quelle di disossatura e quelle di incartonamento; 
      - per "mattonella", il prosciutto  disossato  e  opportunamente
predisposto per essere affettato.