(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
             Approvazione della grafica delle confezioni 
 
    1.  L'impostazione  grafica  e  le   diciture   riportate   sulla
confezione devono essere conformi alle prescrizioni  contenute  nella
legge di tutela, nel  regolamento  di  esecuzione  e  nella  presente
direttiva  nonche'  ad  ogni  altra  norma  imperativa  eventualmente
sopravvenuta. 
    2. L'impresa confezionatrice comunica l'impostazione grafica e le
diciture riportate sulle confezioni in via  preventiva  all'Istituto,
il  quale   ne   formalizza   l'approvazione   oppure   dispone   con
provvedimento motivato eventuali modificazioni e/o integrazioni. 
    3. In  ogni  caso  la  approvazione  della  veste  grafica  delle
confezioni non potra' essere formalizzata prima  della  adozione  del
provvedimento di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    4.   L'impresa   confezionatrice   si   impegna   a   trasmettere
all'Istituto copia dei documenti amministrativi inerenti l'ordinativo
e il ritiro delle confezioni.