Art. 11. Approvazione della grafica delle confezioni 1. L'impostazione grafica e le diciture riportate sulla confezione devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella legge di tutela, nel regolamento di esecuzione e nella presente direttiva nonche' ad ogni altra norma imperativa eventualmente sopravvenuta. 2. L'impresa confezionatrice comunica l'impostazione grafica e le diciture riportate sulle confezioni in via preventiva all'Istituto, il quale ne formalizza l'approvazione oppure dispone con provvedimento motivato eventuali modificazioni e/o integrazioni. 3. In ogni caso la approvazione della veste grafica delle confezioni non potra' essere formalizzata prima della adozione del provvedimento di cui al precedente art. 9, comma 2. 4. L'impresa confezionatrice si impegna a trasmettere all'Istituto copia dei documenti amministrativi inerenti l'ordinativo e il ritiro delle confezioni.