Art. 13. Veste grafica della confezione 1. La confezione di Prosciutto di Parma, di qualsiasi forma, dimensione e peso, deve presentare una parte comune - pari al 25% della superficie della parte superiore della confezione - costituita da un triangolo posizionato al vertice sinistro superiore della confezione stessa, di fondo nero, riportante il marchio consortile e le diciture di legge: "Prosciutto di Parma" - denominazione di origine protetta ai sensi della legge 13 febbraio '90 n. 26 e del Reg. CE n. 1107/96 - confezionato sotto il controllo dell'Istituto Parma Qualita'. La veste grafica di tale confezione corrisponde a quella indicata nella riproduzione grafica che si allega alla presente direttiva e che ne costituisce parte integrante. I rimanenti spazi sono di pertinenza aziendale e sono utilizzati a discrezione dell'interessato nel rispetto delle norme regolamentari in materia di etichettatura per il prosciutto tutelato. 2. Per quanto riguarda il contrassegno "corona ducale" presente sulle confezioni di prodotto affettato e preconfezionato, la sigla del produttore, posizionata sotto il contrassegno stesso, e' sostituita con una sigla identificativa del soggetto che ha posto in essere le operazioni di affettamento e confezionamento e si distingue da quella del produttore. 3. Nel caso in cui la confezione di prosciutto affettato e preconfezionato sia presentata alla vendita previa piegatura in due o piu' parti e il campo visivo di riferimento per il consumatore sia rappresentato solo da una porzione della confezione nel suo complesso, ai fini della predisposizione della veste grafica di cui al presente articolo la superficie di riferimento non sara' quella dell'intera confezione, ma la porzione visibile al consumatore al momento della presentazione per la vendita del prodotto. Tali confezioni dovranno essere piegate e chiuse con etichette riportanti le diciture di legge che non permettano l'apertura delle stesse senza essere danneggiate, in modo che, una volta aperte, non siano piu' idonee ad essere immesse in commercio. 4. Qualora la confezione di Prosciutto di Parma sia realizzata nel rispetto di tutte le condizioni indicate al successivo comma 5, la suddetta parte comune della confezione e' costituita da un triangolo con fondo trasparente posizionato al vertice sinistro superiore della confezione e pari al 18% della superficie della parte superiore della stessa, al cui vertice rimane una parte di fondo nero sul quale e' posizionato il logo comunitario della DOP. La veste grafica di tale confezione corrisponde a quella indicata nella riproduzione grafica che si allega alla presente direttiva e che ne costituisce parte integrante. 5. Le condizioni richiamate dal precedente comma 4 sono le seguenti: a. il prodotto e' confezionato in atmosfera protettiva e senza l'uso dell'interfoglio; b. il TMC non e' superiore a 25 giorni (a far tempo dalla data di confezionamento); c. le confezioni devono essere solo a peso variabile, con un peso minimo di 110 grammi; d. la stagionatura del prosciutto utilizzato deve essere di almeno 16 mesi; e. la confezione e' interamente trasparente sia nella parte frontale che nel retro; f. in deroga a quanto prescritto dal precedente comma 1, sulla confezione non appare nessun altro segno grafico, marchio o dicitura ad eccezione di quanto contenuto nel suddetto triangolo e nell'etichetta tecnica (che puo' essere posizionata sia sul fronte che sul retro della confezione); g. la superficie dell'etichetta tecnica non puo' superare il 13% della superficie del fronte o del retro della confezione; h. l'etichetta tecnica deve obbligatoriamente contenere, oltre alle diciture di legge (ricordiamo, tra le altre, la dicitura "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. CE 510/06"), la ragione-denominazione sociale dell'azienda produttrice di Prosciutto di Parma - "impresa di lavorazione" - che ha stagionato il prodotto o che lo ha commercializzato, oppure del confezionatore che ha affettato il prodotto; e' fatta salva la possibilita' di indicare a fianco della denominazione sociale in questione, separata da un trattino o posta tra parentesi, la ragione-denominazione sociale della societa' controllante o di quella controllata o collegata. Le dimensioni minime dei caratteri della denominazione aziendale devono essere pari a 2,6 mm; il font di tali caratteri e' libero. Tale denominazione deve essere posizionata immediatamente sotto la denominazione "Prosciutto di Parma" come indicato nella riproduzione grafica allegata al presente articolo; i. per l'azienda produttrice, e' possibile far precedere la denominazione aziendale dalle sole diciture "prodotto da" o "prodotto e confezionato da", in italiano o altra lingua; diversamente, il confezionatore che non e' anche azienda produttrice deve necessariamente far precedere l'indicazione della propria ragione-denominazione sociale dalla specifica "confezionato da", in italiano o altra lingua; j. l'obbligo di cui ai precedenti punti h. e i. puo' essere ottemperato anche riportando la ragione-denominazione sociale in questione nel fronte della confezione, sotto il triangolo trasparente, con le modalita' e le disposizioni previste per la confezione classica, fatta salva la diversa dimensione dei caratteri. 6. Le caratteristiche grafiche e le dimensioni delle diciture e dei marchi contenuti nel triangolo consortile di cui ai commi precedenti sono indicati nelle riproduzioni grafiche che si allegano alla presente direttiva e che ne costituiscono parte integrante. 7. Qualora la forma delle confezioni sia irregolare a tal punto da non permettere un adeguato posizionamento del triangolo al vertice sinistro superiore, con riferimento ad entrambe le versioni di cui ai precedenti commi, quest'ultimo dovra' essere adattato alla forma della confezione stessa come indicato nelle riproduzioni grafiche allegate alla presente direttiva.