(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                   Veste grafica della confezione 
 
    1. La confezione di Prosciutto  di  Parma,  di  qualsiasi  forma,
dimensione e peso, deve presentare una parte comune  -  pari  al  25%
della superficie della parte superiore della confezione -  costituita
da un triangolo  posizionato  al  vertice  sinistro  superiore  della
confezione stessa, di fondo nero, riportante il marchio consortile  e
le diciture di  legge:  "Prosciutto  di  Parma"  -  denominazione  di
origine protetta ai sensi della legge 13 febbraio '90  n.  26  e  del
Reg. CE n. 1107/96 - confezionato sotto  il  controllo  dell'Istituto
Parma Qualita'. La veste grafica di  tale  confezione  corrisponde  a
quella  indicata  nella  riproduzione  grafica  che  si  allega  alla
presente direttiva e che ne costituisce parte integrante. I rimanenti
spazi sono di pertinenza aziendale e sono  utilizzati  a  discrezione
dell'interessato nel rispetto delle norme regolamentari in materia di
etichettatura per il prosciutto tutelato. 
    2. Per quanto riguarda il contrassegno "corona  ducale"  presente
sulle confezioni di prodotto affettato e  preconfezionato,  la  sigla
del  produttore,  posizionata  sotto  il  contrassegno   stesso,   e'
sostituita con una sigla identificativa del soggetto che ha posto  in
essere le operazioni di affettamento e confezionamento e si distingue
da quella del produttore. 
    3. Nel caso in  cui  la  confezione  di  prosciutto  affettato  e
preconfezionato sia presentata alla vendita previa piegatura in due o
piu' parti e il campo visivo di riferimento per  il  consumatore  sia
rappresentato  solo  da  una  porzione  della  confezione   nel   suo
complesso, ai fini della predisposizione della veste grafica  di  cui
al presente articolo la superficie di riferimento  non  sara'  quella
dell'intera confezione, ma la porzione  visibile  al  consumatore  al
momento  della  presentazione  per  la  vendita  del  prodotto.  Tali
confezioni dovranno essere piegate e chiuse con etichette  riportanti
le diciture di legge che non permettano l'apertura delle stesse senza
essere danneggiate, in modo che, una volta  aperte,  non  siano  piu'
idonee ad essere immesse in commercio. 
    4. Qualora la confezione di Prosciutto di  Parma  sia  realizzata
nel rispetto di tutte le condizioni indicate al successivo  comma  5,
la suddetta  parte  comune  della  confezione  e'  costituita  da  un
triangolo con  fondo  trasparente  posizionato  al  vertice  sinistro
superiore della confezione e pari al 18% della superficie della parte
superiore della stessa, al cui vertice rimane una parte di fondo nero
sul quale e' posizionato il logo  comunitario  della  DOP.  La  veste
grafica di  tale  confezione  corrisponde  a  quella  indicata  nella
riproduzione grafica che si allega alla presente direttiva e  che  ne
costituisce parte integrante. 
    5. Le condizioni  richiamate  dal  precedente  comma  4  sono  le
seguenti: 
      a. il prodotto e' confezionato in atmosfera protettiva e  senza
l'uso dell'interfoglio; 
      b. il TMC non e' superiore a 25 giorni (a far tempo dalla  data
di confezionamento); 
      c. le confezioni devono essere solo a peso  variabile,  con  un
peso minimo di 110 grammi; 
      d. la stagionatura del prosciutto  utilizzato  deve  essere  di
almeno 16 mesi; 
      e. la confezione e' interamente  trasparente  sia  nella  parte
frontale che nel retro; 
      f. in deroga a quanto prescritto dal precedente comma 1,  sulla
confezione non appare nessun altro segno grafico, marchio o  dicitura
ad  eccezione  di  quanto  contenuto   nel   suddetto   triangolo   e
nell'etichetta tecnica (che puo' essere posizionata  sia  sul  fronte
che sul retro della confezione); 
      g. la superficie dell'etichetta tecnica non  puo'  superare  il
13% della superficie del fronte o del retro della confezione; 
      h. l'etichetta tecnica deve obbligatoriamente contenere,  oltre
alle diciture  di  legge  (ricordiamo,  tra  le  altre,  la  dicitura
"Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  ai  sensi  dell'art.  10  del   reg.   CE   510/06"),   la
ragione-denominazione sociale dell'azienda produttrice di  Prosciutto
di Parma - "impresa di lavorazione" - che ha stagionato il prodotto o
che  lo  ha  commercializzato,  oppure  del  confezionatore  che   ha
affettato il prodotto; e' fatta salva la possibilita' di  indicare  a
fianco della denominazione  sociale  in  questione,  separata  da  un
trattino o posta  tra  parentesi,  la  ragione-denominazione  sociale
della societa' controllante o di quella controllata o  collegata.  Le
dimensioni minime dei caratteri della denominazione aziendale  devono
essere pari a 2,6 mm; il font  di  tali  caratteri  e'  libero.  Tale
denominazione  deve  essere  posizionata  immediatamente   sotto   la
denominazione "Prosciutto di Parma" come indicato nella  riproduzione
grafica allegata al presente articolo; 
      i. per l'azienda produttrice, e'  possibile  far  precedere  la
denominazione aziendale dalle sole diciture "prodotto da" o "prodotto
e confezionato da", in italiano  o  altra  lingua;  diversamente,  il
confezionatore  che   non   e'   anche   azienda   produttrice   deve
necessariamente   far   precedere   l'indicazione    della    propria
ragione-denominazione sociale dalla specifica "confezionato  da",  in
italiano o altra lingua; 
      j. l'obbligo di cui ai precedenti punti h.  e  i.  puo'  essere
ottemperato anche  riportando  la  ragione-denominazione  sociale  in
questione  nel  fronte   della   confezione,   sotto   il   triangolo
trasparente, con le modalita'  e  le  disposizioni  previste  per  la
confezione classica, fatta salva la diversa dimensione dei caratteri. 
    6. Le caratteristiche grafiche e le dimensioni delle  diciture  e
dei marchi  contenuti  nel  triangolo  consortile  di  cui  ai  commi
precedenti sono indicati nelle riproduzioni grafiche che si  allegano
alla presente direttiva e che ne costituiscono parte integrante. 
    7. Qualora la forma delle confezioni sia irregolare a  tal  punto
da non permettere un adeguato posizionamento del triangolo al vertice
sinistro superiore, con riferimento ad entrambe le versioni di cui ai
precedenti commi, quest'ultimo  dovra'  essere  adattato  alla  forma
della confezione stessa come  indicato  nelle  riproduzioni  grafiche
allegate alla presente direttiva.