(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                 Nome del produttore-confezionatore 
 
    1. Le confezioni di Prosciutto di Parma di cui ai commi 1, 2 e  3
del precedente articolo 13, devono riportare la ragione-denominazione
sociale dell'azienda produttrice di Prosciutto di Parma - "impresa di
lavorazione"  -  che  ha  stagionato  il  prodotto  o   che   lo   ha
commercializzato, oppure  del  confezionatore  che  ha  affettato  il
prodotto; tale denominazione deve essere posizionata in modo  lineare
nella  parte  adiacente  al  triangolo  ed  iscritta  su   un   fondo
trasparente-satinato  come  indicato  nelle   riproduzioni   grafiche
allegate al presente  articolo,  che  costituiscono  parte  integrate
della presente direttiva. 
    2. La ragione-denominazione sociale di cui  al  comma  precedente
deve avere caratteri di colore nero con dimensione minima di 4,5  mm;
il font di tali caratteri e' libero. 
    3.  Tale  obbligo  sussiste  anche  se  la  ragione-denominazione
sociale o il marchio dell'azienda produttrice  che  ha  stagionato  o
commercializzato il prodotto o del confezionatore  sono  presenti  in
altro modo sulla stessa confezione. 
    4. In ottemperanza a quanto prescritto dal  precedente  comma  1,
puo' essere riportato un solo nominativo tra  i  tre  soggetti  sopra
indicati  -  produttore  o  produttore  che  ha  commercializzato   o
confezionatore - con l'esclusione di ulteriori riferimenti  ad  altri
soggetti, fatta salva la possibilita'  di  indicare  a  fianco  della
ragione-denominazione sociale in questione, separata da un trattino o
posta tra parentesi, la ragione-denominazione sociale della  societa'
controllante o di quella controllata o collegata. 
    5.  La  ragione-denominazione  sociale  dell'azienda  produttrice
inserita nella confezione puo' eventualmente essere  fatta  precedere
dalle sole diciture "prodotto da" o "prodotto e confezionato da",  in
italiano o altra lingua, nel caso in cui  l'azienda  abbia  posto  in
essere  tali  attivita'   e   non   si   sia   limitata   alla   sola
commercializzazione del prodotto. 
    6. Diversamente, il  confezionatore  che  non  e'  anche  azienda
produttrice deve sempre far  precedere  l'indicazione  della  propria
ragione-denominazione sociale dalla specifica "confezionato  da",  in
italiano o altra lingua.