Art. 15. Etichettatura 1. In ogni caso, oltre alle indicazioni definite al punto 1 lettera a) del precedente articolo, devono essere riportate sulle confezioni del Prosciutto di Parma le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore; b) la sede del laboratorio di confezionamento; c) la data di produzione (inizio stagionatura espressa in mese e anno); d) il termine minimo di conservazione; e) le modalita' di conservazione (a temperatura non superiore a 10° C); f) la quantita' netta; g) gli ingredienti.