(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    1. In ogni caso, oltre  alle  indicazioni  definite  al  punto  1
lettera a) del precedente articolo,  devono  essere  riportate  sulle
confezioni del Prosciutto di Parma le seguenti indicazioni: 
      a) il nome o la ragione sociale o  il  marchio  depositato  del
produttore o del confezionatore o del venditore; 
      b) la sede del laboratorio di confezionamento; 
      c) la data di produzione (inizio stagionatura espressa in  mese
e anno); 
      d) il termine minimo di conservazione; 
      e) le modalita' di conservazione (a temperatura non superiore a
10° C); 
      f) la quantita' netta; 
      g) gli ingredienti.