(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
                       Operazioni di controllo 
 
    1. Tutte le operazioni di confezionamento nonche' quelle ad  esse
connesse sono effettuate, salva l'ipotesi di cui al  successivo  art.
16 comma 3 - e limitatamente alle operazioni di disossatura  -  sotto
il continuo controllo dell'Istituto, il quale  verifica  altresi'  la
rispondenza del prodotto alle caratteristiche merceologiche  definite
dalla presente direttiva; cio' anche attraverso  il  prelevamento  di
campioni e l'effettuazione delle analisi tecniche ritenute opportune. 
    In caso di prelevamento  di  campioni  si  osservano,  in  quanto
applicabili, le norme di cui alla legge  30  aprile  1962  n.  283  e
successive modificazioni ed il  relativo  regolamento  di  esecuzione
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  1980
n. 327.