Art. 16. Operazioni di controllo 1. Tutte le operazioni di confezionamento nonche' quelle ad esse connesse sono effettuate, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 16 comma 3 - e limitatamente alle operazioni di disossatura - sotto il continuo controllo dell'Istituto, il quale verifica altresi' la rispondenza del prodotto alle caratteristiche merceologiche definite dalla presente direttiva; cio' anche attraverso il prelevamento di campioni e l'effettuazione delle analisi tecniche ritenute opportune. In caso di prelevamento di campioni si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327.