Art. 17. Procedure di controllo 1. Gli incaricati dell'Istituto, nel presenziare alle operazioni di confezionamento provvedono a: a) individuare la/e partita/e destinata/e all'affettamento ricavando i riferimenti necessari del registro del produttore o, se il laboratorio non e' annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui sono richiamati i riferimenti in questione; b) accertare il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati stessi prescrivono la asportazione per l'affettamento previa verifica della persistenza dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per l'apposizione del contrassegno; c) accertare il numero ed il peso dei prosciutti ritenuti inidonei. 2. Qualora la predisposizione delle mattonelle avvenga previa asportazione dei marchi consortili, gli incaricati dell'Istituto procedono alla identificazione delle stesse con propri timbri da applicarsi sul "pre-imballaggio"; in questo caso deve essere effettuata una ulteriore opportuna verifica dei timbri gia' apposti al momento dell'apertura dei pre-imballaggi. 3. In alternativa a quelle previste dai precedenti commi del presente articolo, e previo specifico accordo con gli uffici dell'Istituto, e' ammessa la seguente procedura: gli incaricati dell'Istituto: a) individuano la/le partita/te destinata/te all'affettamento presso il produttore, ricavando i riferimenti necessari dal registro del produttore stesso; b) accertano il numero ed il peso dei prosciutti destinati all'affettamento, previa verifica della persistenza dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge per l'apposizione del contrassegno seguendo, per quanto applicabili, le procedure di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1995 n. 253; c) accertano il numero ed il peso dei prosciutti che non presentano piu' i requisiti di idoneita', adottando per essi i provvedimenti previsti; d) appongono un proprio timbro di identificazione in prossimita' di uno dei contrassegni consortili sui prosciutti considerati idonei, redigendo apposito verbale di tutte le operazioni svolte. 4. Indipendentemente dalla metodologia seguita nelle fasi precedenti, gli incaricati dell'Istituto, preventivamente alle operazioni di affettamento accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e/o verificano sulle mattonelle la sussistenza del contrassegno stesso e, eventualmente, del timbro di identificazione apposto per i fini di cui al precedente comma 3; in questo caso assistono alla loro definitiva asportazione; gli incaricati, successivamente, verificano altresi': a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti a cui e' stato asportato il contrassegno; b) l'avvenuto affettamento ed il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento; c) il numero delle confezioni sulle quali e' apposto il marchio consortile. 5. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di eventuale contestazione si osservano le procedure previste dall'art. 22 del regolamento di esecuzione. 6. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'Istituto, copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata. 7. Una volta completate le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, le mattonelle devono essere sottoposte ad affettamento presso il laboratorio di destinazione indicato a verbale, indipendentemente da eventuali passaggi di proprieta' dei prodotti.