(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                       Procedure di controllo 
 
    1. Gli incaricati dell'Istituto, nel presenziare alle  operazioni
di confezionamento provvedono a: 
      a)  individuare  la/e  partita/e  destinata/e  all'affettamento
ricavando i riferimenti necessari del registro del produttore  o,  se
il laboratorio non e' annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un
documento  di  trasporto  rilasciato  dal  produttore,  su  cui  sono
richiamati i riferimenti in questione; 
      b) accertare il numero ed il peso dei prosciutti provvisti  del
contrassegno,  del  quale  gli  incaricati  stessi   prescrivono   la
asportazione per l'affettamento previa verifica della persistenza dei
requisiti di idoneita' previsti dalla  legge  per  l'apposizione  del
contrassegno; 
      c) accertare il numero  ed  il  peso  dei  prosciutti  ritenuti
inidonei. 
    2. Qualora la predisposizione  delle  mattonelle  avvenga  previa
asportazione dei  marchi  consortili,  gli  incaricati  dell'Istituto
procedono alla identificazione delle  stesse  con  propri  timbri  da
applicarsi  sul  "pre-imballaggio";  in  questo  caso   deve   essere
effettuata una ulteriore opportuna verifica dei timbri  gia'  apposti
al momento dell'apertura dei pre-imballaggi. 
    3. In alternativa a quelle  previste  dai  precedenti  commi  del
presente  articolo,  e  previo  specifico  accordo  con  gli   uffici
dell'Istituto, e' ammessa la seguente procedura: 
      gli incaricati dell'Istituto: 
        a) individuano la/le partita/te destinata/te all'affettamento
presso il produttore, ricavando i riferimenti necessari dal  registro
del produttore stesso; 
        b) accertano il numero ed il peso  dei  prosciutti  destinati
all'affettamento, previa verifica della persistenza dei requisiti  di
idoneita' previsti dalla legge  per  l'apposizione  del  contrassegno
seguendo, per quanto applicabili, le procedure di cui all'art. 20 del
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1995 n. 253; 
        c) accertano il numero ed il  peso  dei  prosciutti  che  non
presentano piu' i  requisiti  di  idoneita',  adottando  per  essi  i
provvedimenti previsti; 
        d)  appongono  un  proprio  timbro  di   identificazione   in
prossimita'  di  uno  dei  contrassegni  consortili  sui   prosciutti
considerati idonei, redigendo apposito verbale di tutte le operazioni
svolte. 
    4.  Indipendentemente  dalla  metodologia  seguita   nelle   fasi
precedenti,  gli  incaricati  dell'Istituto,   preventivamente   alle
operazioni di  affettamento  accertano  l'avvenuta  asportazione  del
contrassegno e/o  verificano  sulle  mattonelle  la  sussistenza  del
contrassegno stesso e, eventualmente, del timbro  di  identificazione
apposto per i fini di cui al  precedente  comma  3;  in  questo  caso
assistono  alla  loro  definitiva   asportazione;   gli   incaricati,
successivamente, verificano altresi': 
      a) il numero ed il peso complessivo dei  prosciutti  a  cui  e'
stato asportato il contrassegno; 
      b) l'avvenuto affettamento ed il  peso  complessivo  netto  del
prosciutto affettato per il confezionamento; 
      c) il numero delle confezioni sulle quali e' apposto il marchio
consortile. 
    5.  Per  i  prosciutti  e  le  confezioni  oggetto  di  eventuale
contestazione si osservano le procedure  previste  dall'art.  22  del
regolamento di esecuzione. 
    6. Le  operazioni  compiute  sono  fatte  risultare  in  apposito
verbale compilato a cura  dell'incaricato  dell'Istituto,  copia  del
quale viene rilasciata alla ditta interessata. 
    7. Una volta completate le operazioni di cui ai punti 1,  2  e  3
del presente articolo, le  mattonelle  devono  essere  sottoposte  ad
affettamento  presso  il  laboratorio  di  destinazione  indicato   a
verbale, indipendentemente da eventuali passaggi  di  proprieta'  dei
prodotti.