(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
                     Registro del confezionatore 
 
    1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere  un
apposito registro nel quale,  per  ogni  singola  operazione,  devono
essere distintamente indicati: 
      a)  il  numero   d'ordine   progressivo   e   la   data   della
registrazione; 
      b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro
del produttore: e, nel caso di laboratorio riconosciuto  non  annesso
ad uno stabilimento abilitato, gli estremi del documento di trasporto
ricevuto; 
      c) il numero ed il peso complessivo  dei  prosciutti  provvisti
del contrassegno; 
      d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali e'
stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento; 
      e) il peso complessivo netto del prosciutto affettato; 
      f)  il  numero  delle  confezioni  prodotte  e   la   data   di
confezionamento.