Art. 21. 1. Qualora il fatto non costituisca reato l'inosservanza delle norme relative al confezionamento del Prosciutto di Parma, ivi comprese quelle contenute nella presente Direttiva, costituisce violazione della norma di cui all'art. 20 della legge di tutela. 2. La documentazione inerente alla constatazione di infrazioni che possano comportare la revoca dei provvedimenti autorizzativi di cui ai precedenti articoli 7 e 9 viene trasmessa all'Autorita' competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.