(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
    1. Qualora il fatto non costituisca  reato  l'inosservanza  delle
norme relative  al  confezionamento  del  Prosciutto  di  Parma,  ivi
comprese  quelle  contenute  nella  presente  Direttiva,  costituisce
violazione della norma di cui all'art. 20 della legge di tutela. 
    2. La documentazione inerente alla  constatazione  di  infrazioni
che possano comportare la revoca dei provvedimenti  autorizzativi  di
cui ai precedenti  articoli  7  e  9  viene  trasmessa  all'Autorita'
competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti
sanzionatori.