Art. 22. Tenuta e conservazione del registro e della documentazione 1. Il registro di cui all'art. 18 e' fornito, vidimato in ciascun foglio, dall'Istituto, a richiesta e spese dell'impresa interessata e deve essere conservato almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e' stata effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni devono essere effettuate senza abrasioni e spazi in bianco entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui si riferiscono. 2. Ogni laboratorio riconosciuto e' dotato di proprio registro. 3. Ciascun esemplare o copia dei verbali, redatti in base alle disposizioni del regolamento e della presente direttiva, nonche' di ogni altro documento prescritto, deve essere conservato almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e' stato redatto il verbale o il documento.