(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
 
     Tenuta e conservazione del registro e della documentazione 
    1. Il registro di cui all'art. 18 e' fornito, vidimato in ciascun
foglio, dall'Istituto, a richiesta e spese dell'impresa interessata e
deve essere conservato almeno fino al  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo  a  quello  nel  quale  e'   stata   effettuata   l'ultima
registrazione. 
    Tutte le registrazioni devono essere effettuate senza abrasioni e
spazi in bianco entro il giorno successivo a quello delle  operazioni
cui si riferiscono. 
    2. Ogni laboratorio riconosciuto e' dotato di proprio registro. 
    3. Ciascun esemplare o copia dei verbali, redatti  in  base  alle
disposizioni del regolamento e della presente direttiva,  nonche'  di
ogni altro documento prescritto, deve essere conservato  almeno  fino
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale e'  stato
redatto il verbale o il documento.