Art. 23. Spese 1. Le spese derivanti dall'attivita' di controllo e dagli oneri ad essa connessi sono regolate dal regime tariffario di cui all'art. 12, comma 3, della legge di tutela, secondo criteri e modalita' definiti dall'Istituto e comunque commisurate al costo dei servizi resi. 2. Il mancato pagamento dei corrispettivi di cui al comma precedente comporta l'interruzione, fino all'avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione dei servizi da parte dell'Istituto.