(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                   Requisiti per il riconoscimento 
 
    1.  Ogni   laboratorio   per   essere   considerato   idoneo   al
confezionamento  del  Prosciutto  di  Parma  secondo  le  fasi  e  le
modalita' indicate nel regolamento e nella presente  direttiva,  deve
essere munito di autorizzazione sanitaria attestante la conformita' a
requisiti igienico-strutturali equivalenti a  quelli  previsti  dalla
normativa comunitaria, con  particolare  riferimento  alla  direttiva
77/99/CEE e successive modifiche. 
    2.  Al  fine  di  ottenere  il  riconoscimento  di  idoneita'  il
laboratorio deve almeno essere munito di: 
      a) locale di pre-pulitura e disosso; 
      b) cella frigorifera per la conservazione delle "mattonelle"; 
      c) locale di  preparazione  del  prodotto,  di  affettamento  e
confezionamento; 
      d) cella frigorifera per la  conservazione  del  Prosciutto  di
Parma confezionato; 
      e) locale di incartonamento e spedizione. 
    3. La struttura del laboratorio deve inoltre prevedere spogliatoi
separati per il personale addetto all'affettamento e deve essere tale
da impedire spostamenti  di  personale  direttamente  dal  locale  di
affettamento e pre-confezionamento a quello  per  lo  stoccaggio  del
prodotto pronto per l'incartonamento. 
    4. Il Prosciutto di Parma deve essere affettato separatamente  da
altri prodotti e previa accurata pulizia dei macchinari. 
    5. Qualora le operazioni di disossatura si svolgano presso locali
non compresi nell'ambito del laboratorio di affettamento  ovvero  non
di pertinenza di uno stabilimento di produzione,  gli  stessi  locali
devono essere muniti di requisiti igienico-strutturali equivalenti  a
quelli  previsti  dalla  normativa  comunitaria  ed  essere  comunque
situati nella zona tipica di cui all'art. 2 comma 1 della legge.