Art. 5. Requisiti per il riconoscimento 1. Ogni laboratorio per essere considerato idoneo al confezionamento del Prosciutto di Parma secondo le fasi e le modalita' indicate nel regolamento e nella presente direttiva, deve essere munito di autorizzazione sanitaria attestante la conformita' a requisiti igienico-strutturali equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 77/99/CEE e successive modifiche. 2. Al fine di ottenere il riconoscimento di idoneita' il laboratorio deve almeno essere munito di: a) locale di pre-pulitura e disosso; b) cella frigorifera per la conservazione delle "mattonelle"; c) locale di preparazione del prodotto, di affettamento e confezionamento; d) cella frigorifera per la conservazione del Prosciutto di Parma confezionato; e) locale di incartonamento e spedizione. 3. La struttura del laboratorio deve inoltre prevedere spogliatoi separati per il personale addetto all'affettamento e deve essere tale da impedire spostamenti di personale direttamente dal locale di affettamento e pre-confezionamento a quello per lo stoccaggio del prodotto pronto per l'incartonamento. 4. Il Prosciutto di Parma deve essere affettato separatamente da altri prodotti e previa accurata pulizia dei macchinari. 5. Qualora le operazioni di disossatura si svolgano presso locali non compresi nell'ambito del laboratorio di affettamento ovvero non di pertinenza di uno stabilimento di produzione, gli stessi locali devono essere muniti di requisiti igienico-strutturali equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria ed essere comunque situati nella zona tipica di cui all'art. 2 comma 1 della legge.