(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                   Procedure per il riconoscimento 
 
    1. L'Istituto, espletati  gli  accertamenti  ritenuti  necessari,
provvede al riconoscimento del laboratorio ed  alla  attribuzione  di
uno specifico numero di identificazione. 
    2. Gli accertamenti di cui al comma precedente sono effettuati da
apposita Commissione comprendente un  incaricato  dell'Istituto,  uno
degli ufficiali sanitari competente per il territorio ed  un  tecnico
della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari
di Parma, i quali decidono unanimemente.