(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                      Revoca del riconoscimento 
 
    1.  Indipendentemente  dai  rimedi  giudiziari  consentiti  dalla
normativa   vigente,   il   riconoscimento   puo'   essere   revocato
dall'Istituto  nei  casi   di   violazione   del   disciplinare,   di
inosservanza delle direttive di attuazione nonche' nel caso di revoca
dell'autorizzazione sanitaria prescritta. 
    2.  In  determinate  circostanza  il  riconoscimento  puo'  esser
revocato in via cautelare in attesa del giudizio della magistratura.