(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                        Abilitazione e revoca 
 
    1.  Le  imprese   cui   fanno   riferimento   i   laboratori   di
confezionamento riconosciuti devono notificare la ragione  sociale  e
la sede del fornitore del  materiale  di  confezionamento  e/o  delle
confezioni contestualmente alla istanza di cui al precedente art. 4 o
anche successivamente, in tempo comunque utile, all'Istituto. 
    2. L'Istituto, con apposito formale provvedimento,  riconosce  il
produttore  di  materiale  di  confezionamento  e/o   di   confezioni
autorizzandolo alla riproduzione del marchio consortile sulle stesse. 
    3.  Il  produttore  di  materiale  di  confezionamento   e/o   di
confezioni si obbliga alla osservanza  delle  prescrizioni  stabilite
dall'Istituto e, in  particolare,  si  assoggetta  ad  ogni  tipo  di
controllo inerente la produzione delle specifiche confezioni  per  il
Prosciutto di Parma, ivi comprese le verifiche della rispondenza  tra
la quantita' delle confezioni giacenti, quella originale e quella che
risulta utilizzata. 
    4.  Indipendentemente  dai  rimedi  giudiziari  consentiti  dalla
normativa vigente, l'autorizzazione  alla  riproduzione  del  marchio
consortile puo' essere revocata, anche senza  particolari  formalita'
dall'Istituto,  nei  casi  di  violazione  del  disciplinare  e/o  di
inosservanza delle prescrizioni stabilite.