Art. 9. Abilitazione e revoca 1. Le imprese cui fanno riferimento i laboratori di confezionamento riconosciuti devono notificare la ragione sociale e la sede del fornitore del materiale di confezionamento e/o delle confezioni contestualmente alla istanza di cui al precedente art. 4 o anche successivamente, in tempo comunque utile, all'Istituto. 2. L'Istituto, con apposito formale provvedimento, riconosce il produttore di materiale di confezionamento e/o di confezioni autorizzandolo alla riproduzione del marchio consortile sulle stesse. 3. Il produttore di materiale di confezionamento e/o di confezioni si obbliga alla osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Istituto e, in particolare, si assoggetta ad ogni tipo di controllo inerente la produzione delle specifiche confezioni per il Prosciutto di Parma, ivi comprese le verifiche della rispondenza tra la quantita' delle confezioni giacenti, quella originale e quella che risulta utilizzata. 4. Indipendentemente dai rimedi giudiziari consentiti dalla normativa vigente, l'autorizzazione alla riproduzione del marchio consortile puo' essere revocata, anche senza particolari formalita' dall'Istituto, nei casi di violazione del disciplinare e/o di inosservanza delle prescrizioni stabilite.