Art. 4 
 
  1. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi  dell'articolo  14,  comma  8,  della  legge  21
dicembre 1999, n.  526,  dovra'  comunicare  all'Autorita'  nazionale
competente, l'intenzione di confermare  l'indicazione  dell'organismo
«CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da  scegliersi
tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a
tale facolta' di scelta. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA  Certificazioni
Srl»  restera'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  privati   di
controllo di cui all'articolo 14, comma 7  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi  ostativi  alla  sua
iscrizione nel predetto elenco. 
  4. Nell'ambito del periodo di validita'  dell'autorizzazione  «CSQA
Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.