Art. 2 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da ridurre il medesimo credito del 15 per cento.