Art. 2 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta  derivante
dall'applicazione del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
giugno 2000, n. 277, ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2  e  3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dall'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 maggio 2011,n. 75, dall'art. 23, comma 50-quater,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 33, comma 30-ter, della
legge  12  novembre  2011,  n.  183,  dall'art.  15,  comma  4,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  dall'art.  61,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e' rideterminato in modo da  ridurre
il medesimo credito del 15 per cento.