Art. 4 
 
  1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano  con
riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti  si  realizzano  a
decorrere dal l° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati
successivamente alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto;
quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai  consumi
effettuati dal l° gennaio 2015.