Art. 4 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal l° gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto; quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai consumi effettuati dal l° gennaio 2015.