Art. 5 
 
  1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi  271  e
1075,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e  all'art. 1  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e',  per  l'anno  2014,  limitata
all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle
disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta.  Il
residuo 15 per cento e' utilizzabile in tre quote annuali  a  partire
dall'anno 2015.