Art. 5 1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 271 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e', per l'anno 2014, limitata all'85 per cento di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il residuo 15 per cento e' utilizzabile in tre quote annuali a partire dall'anno 2015.