Art. 4 
 
 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1. I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  19
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai  sensi  del
presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e'
determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione
agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'. 
  2. Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1  sia  di  ammontare
superiore all'imposta  lorda,  l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
detrazione dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare. 
  3. I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d'imposta  ai  sensi
del presente decreto. 
  4. Qualora la  deduzione  di  cui  al  comma  3  sia  di  ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo'  essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito  complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non  oltre  il  terzo,  fino  a
concorrenza del suo ammontare. 
  5. Per le societa' e per gli enti che  partecipano  al  consolidato
nazionale di cui  agli  articoli  da  117  a  129  del  testo  unico,
l'eccedenza di cui al comma 4 e' ammessa  in  deduzione  dal  reddito
complessivo globale di gruppo dichiarato  fino  a  concorrenza  dello
stesso. L'eccedenza che non trova capienza e'  computata  in  aumento
dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato  dalle  singole
societa'  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.   Le   eccedenze
generatesi anteriormente all'opzione  per  il  consolidato  non  sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione  dal  reddito
complessivo dichiarato delle singole societa'.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  all'importo  deducibile  delle
societa' e degli enti che esercitano  l'opzione  per  il  consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del testo unico. 
  6. In caso di opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui  agli
articoli 115 e 116 del testo unico l'eccedenza di cui al comma  4  e'
ammessa in deduzione dal reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota  di  partecipazione  agli  utili.
L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del  socio
e'  computata  in  aumento  dell'importo   deducibile   dal   reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.  Le
eccedenze generatesi presso  la  societa'  partecipata  anteriormente
all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci  e  sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa. 
  7. Nel caso di investimenti nelle  start-up  a  vocazione  sociale,
nonche' per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO  2007
di cui alla tabella in allegato al presente decreto, la detrazione di
cui al comma 1 e' aumentata al 25 per cento e la deduzione di cui  al
comma 3 e' aumentata al 27  per  cento.  Resta  ferma  l'applicazione
delle altre disposizioni contenute nei commi da 1 a 6. 
  8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi  sono  applicabili  a
condizione che l'ammontare  complessivo  dei  conferimenti  rilevanti
effettuati in  ogni  periodo  d'imposta  non  sia  superiore  a  euro
2.500.000 per ciascuna start-up innovativa. 
  9. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate dai contribuenti con le  altre  misure  di  favore  disposte
dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.