Art. 6 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n.  239  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  in   caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione  di  cui  al  presente  decreto,  nella
determinazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art.  2   del
medesimo provvedimento legislativo, da applicarsi alla differenza fra
il capitale nominale sottoscritto  da  rimborsare  ed  il  prezzo  di
emissione, quest'ultimo prezzo deve  intendersi  quello  della  prima
tranche del prestito. 
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.