Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a
quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   DOP
"Bergamotto  di  Reggio   Calabria"   appartenenti   alla   categoria
"agricoltori",  nella  filiera  oli  essenziali  di  cui  al  decreto
ministeriale 10 maggio 2001, individuata dall'art. 4, lettera i)  del
decreto  12  aprile  2000  (cosi'   come   modificata   dal   decreto
ministeriale 25 ottobre 2011), recante disposizioni generali relative
ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.