Art. 10 
 
 
            Politiche di sicurezza adottate dall'ufficio 
                del casellario centrale e dal comune 
 
  1. Ferme restando le politiche di sicurezza  adottate  sul  SIC  ai
sensi dell'art. 4 del  decreto  dirigenziale  del  25  gennaio  2007,
l'Ufficio del casellario centrale e il  comune,  nel  rispetto  delle
procedure di sicurezza in vigore, curano la  registrazione  dei  dati
necessari a garantire: 
    a) la tracciabilita' delle trasmissioni effettuate tramite PEC; 
    b) l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono  con  i
propri sistemi, ivi compresi gli utenti tecnici e gli  amministratori
di sistema appartenenti a ditte esterne incaricate  della  conduzione
e/o manutenzione del sistema; 
    c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da
poterle  ricondurre  all'operatore  che  le  ha  eseguite,  anche  in
relazione  alla  data,  all'ora  di  esecuzione  e  ai  dati  oggetto
dell'accesso. 
  2. I file XML firmati digitalmente trasmessi dai comuni  contenenti
i soggetti deceduti sono conservati per 5 anni.