Art. 10 Politiche di sicurezza adottate dall'ufficio del casellario centrale e dal comune 1. Ferme restando le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi dell'art. 4 del decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007, l'Ufficio del casellario centrale e il comune, nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore, curano la registrazione dei dati necessari a garantire: a) la tracciabilita' delle trasmissioni effettuate tramite PEC; b) l'individuazione di tutti gli utenti che interagiscono con i propri sistemi, ivi compresi gli utenti tecnici e gli amministratori di sistema appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema; c) la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso. 2. I file XML firmati digitalmente trasmessi dai comuni contenenti i soggetti deceduti sono conservati per 5 anni.