Art. 11 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sino alla completa operativita'  della  trasmissione  telematica
delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico, i  comuni
che non hanno provveduto ad attivare la  trasmissione  comunicano  la
morte delle persone all'ufficio locale, nel cui  ambito  territoriale
le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le persone sono
nate all'estero, o per le quali non si sia potuto accertare il  luogo
di nascita nel territorio dello Stato. 
  2. L'ufficio locale,  nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente,
elimina le relative iscrizioni con le modalita' di  cui  all'art.  22
del decreto 25 gennaio 2007. 
  3. Le disposizioni del presente articolo rimangono in  vigore  fino
al 31 dicembre 2014.