Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art. 20, comma 4 testo unico, i comuni che non hanno provveduto ad attivare la trasmissione comunicano la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate e all'ufficio locale di Roma, se le persone sono nate all'estero, o per le quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato. 2. L'ufficio locale, nell'ipotesi di cui al comma precedente, elimina le relative iscrizioni con le modalita' di cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007. 3. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2014.