Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto  le  definizioni,
se non diversamente ed espressamente indicato: 
    a) "comuni" o "comune" e' il comune competente alla  trasmissione
per via telematica al SIC delle  informazioni  relative  all'avvenuta
morte delle persone nel rispettivo ambito territoriale; 
    b) "casellario giudiziale"  e'  l'insieme  dei  dati  relativi  a
provvedimenti  giudiziari  e  amministrativi  definitivi  riferiti  a
soggetti determinati iscritti ai sensi dell'art. 3 testo unico; 
    c) "casellario  dei  carichi  pendenti"  e'  l'insieme  dei  dati
relativi  a  provvedimenti  giudiziari  e  amministrativi  definitivi
riferiti a soggetti determinati iscritti ai sensi dell'art.  6  testo
unico; 
    d) "codice catastale" e' il codice unico identificativo assegnato
ad ogni comune italiano e stato estero che ha  lo  scopo  di  rendere
possibile  l'espressione  in  forma  abbreviata  ed   univoca   delle
denominazioni dei comuni d'Italia e stati  esteri  (per  l'Italia  il
codice e' "Z000"); 
    e) "firma digitale" e' un particolare tipo di  firma  elettronica
qualificata basata  su  un  sistema  di  chiavi  crittografiche,  una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici (decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 e successive  modificazioni).  Il  formato  di  firma  digitale
utilizzato e' il CADES; 
    f) "PEC" (Posta Elettronica certificata) e' un sistema  di  posta
elettronica  nel  quale e'  fornita  al  mittente  la  documentazione
elettronica  attestante  l'invio   e   la   consegna   di   documenti
informatici, cosi' come disciplinata nel decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    g) "IPA" e' il sito dell'Indice delle Pubbliche  Amministrazioni,
istituito con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 31 ottobre 2000 recante le  regole  tecniche  per  il  protocollo
informatico,  che  costituisce  l'archivio  ufficiale  contenente   i
riferimenti  degli  Enti  Pubblici:   organizzativi,   telematici   e
toponomastici. L'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005  n.
82 (CAD),  pone  in  capo  agli  Enti  la  responsabilita'  dei  dati
pubblicati e il loro costante aggiornamento; 
    h) "SIC" o "sistema" e' il sistema informativo automatizzato  del
casellario  giudiziale,  del   casellario   dei   carichi   pendenti,
dell'anagrafe delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato,
dell'anagrafe dei  carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato (art. 3 decreto dirigenziale 25 gennaio 2007); 
    i) "SICP" e' il Sistema Informativo della Cognizione  Penale  che
consente ai vari attori dell'azione penale, sia della fase cognitiva,
sia di quella esecutiva di  condividere  le  informazioni  necessarie
alle rispettive attivita' e  di  aggiornare  tempestivamente  i  dati
garantendo maggiore efficacia alle attivita' decisionali di tutte  le
componenti coinvolte; 
    j) "testo unico" e' il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313; 
    k) "ufficio centrale" o  "ufficio  centrale  del  casellario"  e'
l'ufficio presso il Ministero della giustizia,  cosi'  come  definito
nell'art. 19 testo unico; 
    l) "ufficio locale" o "ufficio locale del casellario  giudiziale"
e' l'ufficio  presso  il  tribunale  e  presso  il  tribunale  per  i
minorenni, cosi' come definito nel testo unico Nella fase transitoria
ed in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 7, comma 4
del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.  240,  ufficio  locale  e'
l'ufficio  costituito  nell'ambito  delle  procure  della  Repubblica
presso i Tribunali ordinari, gia' denominato casellario locale; 
    m) "XML" (eXtended Markup Language) Linguaggio derivato dall'SGML
(Standard  Generalized  Markup  Language)  il   metalinguaggio,   che
permette di creare  altri  linguaggi.  Mentre  l'HTML  e'  un'istanza
specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta  un  metalinguaggio,
piu' semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione  di
documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire  le  strutture
dei dati invece che per descrivere come questi ultimi  devono  essere
presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori
(markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente  all'utente  di
definire marcatori personalizzati,  dandogli  il  controllo  completo
sulla struttura di un  documento.  Si  possono  definire  liberamente
anche gli attributi dei singoli marcatori; 
    n)   "eliminazione   logica"   o   "eliminazione    fisica"    e'
l'eliminazione effettuata sulla banca dati del casellario  giudiziale
ai sensi dell'art. 5 comma 1 testo unico e secondo le disposizioni di
cui all'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007; 
    o) "referente" e' il soggetto designato dal comune a  trasmettere
le informazioni relative ai  soggetti  deceduti,  tramite  l'utilizzo
della PEC, previa apposizione della firma digitale al file contenente
i dati anagrafici dei soggetti deceduti; 
    p) "omonimi" sono i soggetti iscritti nel sistema che  presentano
gli stessi dati anagrafici obbligatori, tranne il codice  fiscale,  e
che pertanto non possono che  essere  distinti  solo  sulla  base  di
questi; 
    q)  "sinonimi"  sono  i  soggetti  iscritti   nel   sistema   che
presentano, rispetto al soggetto  deceduto,  piccole  differenze  sui
dati anagrafici o differenti solo per il  codice  fiscale  o  per  la
paternita'; 
    r) "alias" sono i soggetti iscritti  nel  sistema  che  risultano
condannati con identita' diverse; 
    s) "anagrafiche di richiamo" sono i soggetti iscritti nel sistema
per i quali, successivamente alla condanna,  sono  stati  cambiati  i
dati anagrafici obbligatori a seguito  di  comunicazione  del  comune
competente; 
    t) "registro dei soggetti eliminati per  morte"  e'  il  registro
informatizzato  consultabile  dall'ufficio  locale   e   dall'ufficio
centrale per i fini del presente decreto attraverso la  funzionalita'
di cui all'art. 7.