Art. 3 Modalita' di attivazione della trasmissione telematica e registrazione dei dati del comune sul SIC 1. L'attivazione della trasmissione telematica e' subordinata all'espletamento di una procedura di registrazione sul SIC secondo le modalita' di seguito indicate e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. 2. Il comune in sede di richiesta di attivazione nomina uno o piu' referenti e designa altresi' il responsabile del trattamento dei dati, che puo' coincidere con uno di essi. 3. Il referente e' individuato dai comuni sulla base del possesso di adeguati requisiti di idoneita' soggettiva tra coloro che abbiano un rapporto stabile con gli stessi e costituisce il punto di riferimento unico della procedura. 4. Per l'attivazione della trasmissione telematica, il comune trasmette all'indirizzo di PEC dell'ufficio del casellario centrale il modello, riportato nell'allegato tecnico, contenente i seguenti dati: a) parametri identificativi del comune; b) dati anagrafici del referente o dei referenti che sono stati autorizzati a trasmettere i dati; c) indirizzo di PEC che verra' utilizzato dal referente per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti deceduti. L'indirizzo PEC deve appartenere al dominio del comune. 5. Al fine di verificare l'attendibilita' e l'ammissibilita' delle richieste di attivazione, l'ufficio del casellario centrale prende in considerazione solo le richieste trasmesse dall'indirizzo di PEC pubblicato sull'IPA. 6. L'Ufficio del Responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta provvede a registrare sul sistema i dati di cui al comma 4. 7. La conferma dell'avvenuta registrazione e' trasmessa automaticamente dal sistema all'indirizzo di PEC del referente o dei referenti designati dal comune che da quel momento e' autorizzato a trasmettere i dati. 8. Eventuali variazioni ai dati di cui al comma 4 sono gestite con le modalita' indicate nel presente articolo. 9. Al fine di razionalizzare le attivita' dell'ufficio del casellario centrale, le operazioni di registrazione sul SIC ed attivazione del servizio procedono secondo la seguente tempistica: a) i comuni capoluogo di regione e di provincia saranno attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) i comuni delle Regioni del Nord saranno attivati entro quattro mesi; c) i comuni delle Regioni del Centro saranno attivati entro sei mesi; d) i comuni delle Regioni del Sud, Sicilia e Sardegna saranno attivati entro otto mesi.