Art. 3 
 
 
       Modalita' di attivazione della trasmissione telematica 
             e registrazione dei dati del comune sul SIC 
 
  1.  L'attivazione  della  trasmissione  telematica  e'  subordinata
all'espletamento di una procedura di registrazione sul SIC secondo le
modalita' di seguito indicate e nel rispetto delle vigenti  norme  in
materia di sicurezza. 
  2. Il comune in sede di richiesta di attivazione nomina uno o  piu'
referenti e designa altresi'  il  responsabile  del  trattamento  dei
dati, che puo' coincidere con uno di essi. 
  3. Il referente e' individuato dai comuni sulla base  del  possesso
di adeguati requisiti di idoneita' soggettiva tra coloro che  abbiano
un rapporto  stabile  con  gli  stessi  e  costituisce  il  punto  di
riferimento unico della procedura. 
  4. Per  l'attivazione  della  trasmissione  telematica,  il  comune
trasmette all'indirizzo di PEC dell'ufficio del  casellario  centrale
il modello, riportato nell'allegato tecnico,  contenente  i  seguenti
dati: 
    a) parametri identificativi del comune; 
    b) dati anagrafici del referente o dei referenti che  sono  stati
autorizzati a trasmettere i dati; 
    c) indirizzo di PEC che verra' utilizzato dal  referente  per  la
trasmissione dei dati relativi ai soggetti deceduti. L'indirizzo  PEC
deve appartenere al dominio del comune. 
  5. Al fine di verificare l'attendibilita' e l'ammissibilita'  delle
richieste di attivazione, l'ufficio del casellario centrale prende in
considerazione solo le  richieste  trasmesse  dall'indirizzo  di  PEC
pubblicato sull'IPA. 
  6. L'Ufficio del Responsabile  centrale  dell'accesso  al  sistema,
istituito presso il Ministero della giustizia  -  Direzione  generale
degli affari penali - Ufficio del casellario centrale,  per  ciascuna
richiesta provvede a registrare sul sistema i dati di cui al comma 4. 
  7.   La   conferma   dell'avvenuta   registrazione   e'   trasmessa
automaticamente dal sistema all'indirizzo di PEC del referente o  dei
referenti designati dal comune che da quel momento e'  autorizzato  a
trasmettere i dati. 
  8. Eventuali variazioni ai dati di cui al comma 4 sono gestite  con
le modalita' indicate nel presente articolo. 
  9.  Al  fine  di  razionalizzare  le  attivita'  dell'ufficio   del
casellario centrale,  le  operazioni  di  registrazione  sul  SIC  ed
attivazione del servizio procedono secondo la seguente tempistica: 
    a) i comuni capoluogo di regione e di provincia saranno  attivati
entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) i comuni delle Regioni del Nord saranno attivati entro quattro
mesi; 
    c) i comuni delle Regioni del Centro saranno attivati  entro  sei
mesi; 
    d) i comuni delle Regioni del Sud,  Sicilia  e  Sardegna  saranno
attivati entro otto mesi.