Art. 4 
 
 
Modalita' di trasmissione telematica  dai  comuni  al  SIC  dei  dati
                   relativi alle persone decedute 
 
  1. Il referente designato dal comune trasmette, tramite l'indirizzo
PEC di cui all'art. 3, comma 4 lettera c), un file contenente i  dati
relativi alle persone decedute. Il  file  deve  essere  trasmesso  in
formato  XML  e,  una  volta  firmato  digitalmente   dal   referente
designato,  deve  assumere  l'estensione  (.p7m).  Il  file  XML   e'
trasmesso all'indirizzo di PEC dell'ufficio del casellario  centrale,
indicato nell'allegato tecnico, che e' stato dedicato  esclusivamente
alla ricezione dei file  contenente  i  dati  relativi  alle  persone
decedute. 
  2. Il file XML  ("chiamatapecacquisizionedecessi")  e'  strutturato
secondo lo standard indicato nell'allegato tecnico. Il file  contiene
in particolare i seguenti dati: 
    a) sede del comune; 
    b) cognome e nome del referente; 
    c) numero e data della trasmissione; 
    d) inoltre, per ciascun soggetto deceduto sono riportati: 
      numero progressivo; 
      dati anagrafici del soggetto deceduto; 
      codice fiscale (opzionale per i nati all'estero); 
      paternita' (opzionale); 
      data e luogo del decesso; 
      comune che ha registrato  l'atto  di  morte  e  il  numero  del
registro degli atti di morte; 
      data e numero di protocollo (opzionali). 
  Il dato relativo  alla  paternita'  e'  utilizzato,  se  trasmesso,
esclusivamente per la gestione dei  casi  di  eventuali  sinonimia  e
omonimia e fino a quando non saranno emanati i  decreti  dirigenziali
di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 testo unico, che consentiranno
la  sicura  riferibilita'  ad  un  determinato  soggetto   attraverso
l'utilizzo  del  codice  fiscale  o  di  un   codice   identificativo
individuato sulla base del sistema di riconoscimento  delle  impronte
digitali. 
  3.  Il  SIC,  per  ciascun  file  trasmesso,  attiva  la  procedura
"comunicazione deceduti" indicata all'art. 5, al fine di elaborare  i
dati ricevuti ed  eliminare  le  iscrizioni  a  carico  dei  soggetti
eventualmente presenti nella banca dati. 
  4. La trasmissione e' effettuata una volta al mese, fatta salva  la
possibilita' di un invio settimanale per  i  comuni  nel  cui  ambito
territoriale si verificano piu' di 50 decessi a settimana. 
  5. Per i comuni  che  non  utilizzano  procedure  informatiche  per
l'estrazione dei dati relativi a persone decedute dai propri  sistemi
e per la predisposizione del file XML da trasmettere via PEC, e' reso
disponibile un apposito software  che  consente  di  registrare,  per
ciascun soggetto, i dati di cui al comma 2 e di esportare un file XML
strutturato  secondo  gli  standard  fissati  dal  decreto.  Al  file
comunque predisposto, prima di essere trasmesso via PEC, e' applicata
la firma digitale del referente. Le modalita' per  l'installazione  e
le istruzioni per l'utilizzo del software sono  pubblicate  sul  sito
del Ministero della giustizia.