Art. 4 Modalita' di trasmissione telematica dai comuni al SIC dei dati relativi alle persone decedute 1. Il referente designato dal comune trasmette, tramite l'indirizzo PEC di cui all'art. 3, comma 4 lettera c), un file contenente i dati relativi alle persone decedute. Il file deve essere trasmesso in formato XML e, una volta firmato digitalmente dal referente designato, deve assumere l'estensione (.p7m). Il file XML e' trasmesso all'indirizzo di PEC dell'ufficio del casellario centrale, indicato nell'allegato tecnico, che e' stato dedicato esclusivamente alla ricezione dei file contenente i dati relativi alle persone decedute. 2. Il file XML ("chiamatapecacquisizionedecessi") e' strutturato secondo lo standard indicato nell'allegato tecnico. Il file contiene in particolare i seguenti dati: a) sede del comune; b) cognome e nome del referente; c) numero e data della trasmissione; d) inoltre, per ciascun soggetto deceduto sono riportati: numero progressivo; dati anagrafici del soggetto deceduto; codice fiscale (opzionale per i nati all'estero); paternita' (opzionale); data e luogo del decesso; comune che ha registrato l'atto di morte e il numero del registro degli atti di morte; data e numero di protocollo (opzionali). Il dato relativo alla paternita' e' utilizzato, se trasmesso, esclusivamente per la gestione dei casi di eventuali sinonimia e omonimia e fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 testo unico, che consentiranno la sicura riferibilita' ad un determinato soggetto attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento delle impronte digitali. 3. Il SIC, per ciascun file trasmesso, attiva la procedura "comunicazione deceduti" indicata all'art. 5, al fine di elaborare i dati ricevuti ed eliminare le iscrizioni a carico dei soggetti eventualmente presenti nella banca dati. 4. La trasmissione e' effettuata una volta al mese, fatta salva la possibilita' di un invio settimanale per i comuni nel cui ambito territoriale si verificano piu' di 50 decessi a settimana. 5. Per i comuni che non utilizzano procedure informatiche per l'estrazione dei dati relativi a persone decedute dai propri sistemi e per la predisposizione del file XML da trasmettere via PEC, e' reso disponibile un apposito software che consente di registrare, per ciascun soggetto, i dati di cui al comma 2 e di esportare un file XML strutturato secondo gli standard fissati dal decreto. Al file comunque predisposto, prima di essere trasmesso via PEC, e' applicata la firma digitale del referente. Le modalita' per l'installazione e le istruzioni per l'utilizzo del software sono pubblicate sul sito del Ministero della giustizia.