Art. 5 Procedura "comunicazione deceduti": modalita' di elaborazione dei dati trasmessi al SIC 1. La procedura "comunicazione deceduti" che consente di elaborare i dati trasmessi via PEC dai comuni e di eliminare i soggetti eventualmente presenti nella banca dati del SIC e' avviata solo se si verificano le seguenti condizioni: a) il file viene trasmesso dall'indirizzo PEC di cui all'art. 3, comma 4 lettera c); b) il file risulta firmato digitalmente dal referente di cui all'art. 3, comma 4 lettera b) registrato sul SIC e la firma digitale e' valida. 2. Il funzionamento della procedura e' articolato nelle seguenti fasi elaborative: a) verifica delle condizioni indicate nel comma precedente; b) verifica che il file trasmesso rispetti gli standard definiti al comma 2 dell'art. 4; c) attivazione dei controlli per la verifica del file e dei dati in esso contenuti e in particolare: se i controlli hanno dato esito negativo (non corrispondenza dell'indirizzo di PEC o della firma digitale applicata sul file o di non corrispondenza del file agli standard della struttura XML) trasmette al comune tramite PEC un'apposita segnalazione dell'errore riscontrato; se i controlli hanno dato esito positivo e terminata la fase di cui alla lettera d) trasmette al comune tramite PEC una conferma dell'avvenuta elaborazione, riportando il totale dei soggetti elaborati; d) ricerca dei soggetti deceduti nella banca dati del SIC. Per i soggetti presenti nella banca dati sono registrati i dati relativi alla data e al luogo del decesso, gli estremi del registro dell'atto di morte e il comune che ha trasmesso l'informazione relativa al decesso. e) assegnazione dello stato per ciascuna elaborazione cosi' come indicato all'art. 6. 3. Nell'allegato tecnico e' riportato il dettaglio degli eventuali errori riscontrati sul file trasmesso. In tali casi e' trasmesso al comune tramite PEC un file XML ("rispostapecacquisizionedecessi") contenente, con riferimento a ciascun soggetto, l'errore riscontrato. Il comune provvede alla correzione degli errori segnalati e a trasmettere di nuovo i dati corretti dei soggetti interessati dall'errore. Per gli errori concernenti il codice catastale provvede alla correzione e all'eventuale eliminazione direttamente l'ufficio del casellario centrale. 4. Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 22 del decreto 25 gennaio 2007, il SIC attiva la procedura denominata "eliminazione logica" al fine di inibire sia la certificazione che l'inserimento di provvedimenti relativi al soggetto deceduto. Successivamente il sistema provvede ogni quindici giorni alla eliminazione fisica dei provvedimenti, con esclusione dei dati anagrafici e di quelli indicati al comma 2, lettera d). I dati sono eliminati definitivamente dal sistema decorsi cinque anni dalla data dell'avvenuto decesso o comunque al compimento dell'ottantesimo anno di eta'.