Art. 5 
 
 
                 Procedura "comunicazione deceduti": 
         modalita' di elaborazione dei dati trasmessi al SIC 
 
  1. La procedura "comunicazione deceduti" che consente di  elaborare
i dati trasmessi via  PEC  dai  comuni  e  di  eliminare  i  soggetti
eventualmente presenti nella banca dati del SIC e' avviata solo se si
verificano le seguenti condizioni: 
    a) il file viene trasmesso dall'indirizzo PEC di cui all'art.  3,
comma 4 lettera c); 
    b) il file risulta firmato  digitalmente  dal  referente  di  cui
all'art. 3, comma 4 lettera b) registrato sul SIC e la firma digitale
e' valida. 
  2. Il funzionamento della procedura e'  articolato  nelle  seguenti
fasi elaborative: 
    a) verifica delle condizioni indicate nel comma precedente; 
    b) verifica che il file trasmesso rispetti gli standard  definiti
al comma 2 dell'art. 4; 
    c) attivazione dei controlli per la verifica del file e dei  dati
in esso contenuti e in particolare: 
      se i controlli hanno dato esito  negativo  (non  corrispondenza
dell'indirizzo di PEC o della firma digitale applicata sul file o  di
non corrispondenza  del  file  agli  standard  della  struttura  XML)
trasmette al comune tramite PEC un'apposita segnalazione  dell'errore
riscontrato; 
      se i controlli hanno dato esito positivo e terminata la fase di
cui alla lettera d) trasmette al  comune  tramite  PEC  una  conferma
dell'avvenuta  elaborazione,  riportando  il  totale   dei   soggetti
elaborati; 
    d) ricerca dei soggetti deceduti nella banca dati del SIC. Per  i
soggetti presenti nella banca dati sono registrati  i  dati  relativi
alla data e al luogo del decesso, gli estremi del registro  dell'atto
di morte e il comune che  ha  trasmesso  l'informazione  relativa  al
decesso. 
    e) assegnazione dello stato per ciascuna elaborazione cosi'  come
indicato all'art. 6. 
  3. Nell'allegato tecnico e' riportato il dettaglio degli  eventuali
errori riscontrati sul file trasmesso. In tali casi e'  trasmesso  al
comune tramite PEC  un  file  XML  ("rispostapecacquisizionedecessi")
contenente, con riferimento a ciascun soggetto, l'errore riscontrato.
Il comune  provvede  alla  correzione  degli  errori  segnalati  e  a
trasmettere  di  nuovo  i  dati  corretti  dei  soggetti  interessati
dall'errore. Per gli errori concernenti il codice catastale  provvede
alla correzione e all'eventuale eliminazione  direttamente  l'ufficio
del casellario centrale. 
  4. Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 22 del decreto 25
gennaio 2007, il SIC attiva  la  procedura  denominata  "eliminazione
logica" al fine di inibire sia la certificazione che l'inserimento di
provvedimenti  relativi  al  soggetto  deceduto.  Successivamente  il
sistema provvede ogni quindici giorni alla  eliminazione  fisica  dei
provvedimenti,  con  esclusione  dei  dati  anagrafici  e  di  quelli
indicati  al  comma  2,   lettera   d).   I   dati   sono   eliminati
definitivamente  dal  sistema  decorsi   cinque   anni   dalla   data
dell'avvenuto decesso o comunque al compimento dell'ottantesimo  anno
di eta'.