Art. 9 Tutela dei dati personali 1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attivita' previste dal presente atto, il Ministero della giustizia e il comune, in qualita' di titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la normativa in materia di protezione dei dati personali nonche' il segreto rispetto a tutti i dati dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorita', attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. 2. La trasmissione e la ricezione dei dati e' consentita solo alle persone fisiche designate quali referenti.