Art. 9 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
  1.  Nell'ambito  del  trattamento  dei  dati   personali   connessi
all'esecuzione  delle  attivita'  previste  dal  presente  atto,   il
Ministero della giustizia  e  il  comune,  in  qualita'  di  titolari
autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far  osservare
ai propri dipendenti, incaricati  e  collaboratori  la  normativa  in
materia di protezione dei dati personali nonche' il segreto  rispetto
a tutti i dati dei quali avranno  conoscenza  nello  svolgimento  del
servizio,  e  a  non  diffondere  a  terzi  alcuna   informazione   o
documentazione  acquisita.  Le  persone  incaricate  del  trattamento
saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la  sua  diretta
autorita', attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. 
  2. La trasmissione e la ricezione dei dati e' consentita solo  alle
persone fisiche designate quali referenti.