Art. 2 Monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri e verifica della capienza del Fondo 1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e di prevederne la disponibilita' per l'intera durata del periodo sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuita'. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvedera' a disporre l'assegnazione delle relative risorse. 2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettuera' il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvedera' alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimborsare gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le predette risorse saranno destinate alle finalita' indicate dalle diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la destinazione degli introiti da bigliettazione. 4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1 per il rimanente periodo di sperimentazione, il Ministero provvedera' a comunicare ai propri istituti la cessazione anticipata del suddetto periodo e, in conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara' altresi' cura del Ministero comunicare la predetta cessazione al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, affinche' ne informi il corpo docente. Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2014 Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Bray Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Carrozza Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 655