Art. 2 
 
 
                 Monitoraggio degli accessi gratuiti 
                 e dei conseguenti oneri e verifica 
                      della capienza del Fondo 
 
  1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1  e
di prevederne la  disponibilita'  per  l'intera  durata  del  periodo
sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi
gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto
a termine, ed al monitoraggio dei  conseguenti  oneri  economici,  in
modo specifico e  differenziato  rispetto  alle  altre  tipologie  di
gratuita'. A tal  fine  gli  istituti  di  cui  all'art.  1  potranno
emettere biglietti gratuiti da rilasciare al  personale  docente  con
una  dicitura  che  li   renda   immediatamente   riconoscibili.   In
particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente,
saranno rilevati il numero dei biglietti  gratuiti  emessi  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,
convertito  nella  legge  8  novembre  2013,  n.  128,   nonche'   il
conseguente mancato introito riferito a ciascun  istituto  periferico
del  Ministero.  Gli  istituti  che  hanno  affidato  i  servizi   di
biglietteria e prenotazione a concessionari  esterni,  si  avvarranno
della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti,  il
Ministero  provvedera'  a  disporre  l'assegnazione  delle   relative
risorse. 
  2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per  le  altre
tipologie di biglietti,  all'ufficio  statistica  del  Ministero  che
effettuera' il monitoraggio  complessivo  mediante  aggregazione  per
singolo  istituto  periferico  e  che  provvedera'  alla   successiva
trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo  Ministero
incaricato di assegnare le risorse di cui  all'art.  1  a  titolo  di
rimborso per i mancati introiti,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate  per  rimborsare
gli istituti,  inclusi  quelli  dotati  di  autonomia  speciale,  dei
mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti  gratuiti.  Le
predette risorse saranno  destinate  alle  finalita'  indicate  dalle
diposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  che  disciplinano  la
destinazione degli introiti da bigliettazione. 
  4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente  disponibilita'
del  Fondo  di  cui  all'art.  1  per   il   rimanente   periodo   di
sperimentazione, il Ministero  provvedera'  a  comunicare  ai  propri
istituti  la  cessazione  anticipata  del  suddetto  periodo  e,   in
conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota
percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara'
altresi' cura del Ministero  comunicare  la  predetta  cessazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nonche'   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  affinche'  ne
informi il corpo docente. 
  Il presente decreto sara' sottoposto agli organi  di  controllo  ed
entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello   della   sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 febbraio 2014 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                                Bray 
 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                             Saccomanni 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 655