IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108; Viste la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto il decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006 e successive modificazioni, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa»; Visto decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2014, di cessazione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei relativi alle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa; Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuita' territoriale alla regione autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della regione medesima; Visto il protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi il 29 ottobre 2013 e 24 gennaio 2014, indetta dal presidente della regione autonoma della Sardegna, con nota n. 7650 del 25 ottobre 2013, con il compito di individuare il contenuto di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte minori da e per la regione Sardegna, in conformita' al regolamento (CE) n. 1008/2008; Visti i verbali della Conferenza di servizi sopra detta, dai quali risulta che le parti hanno ridefinito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa; Vista la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuita' territoriale aerea) pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011; Vista la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - legge finanziaria 2014) pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 5 del 23 gennaio 2014; Vista la deliberazione n. 2/20 del 22 gennaio 2014 della giunta regionale della regione Sardegna, nella quale sono state individuate risorse finanziarie disponibili per la definizione del nuovo regime onerato sulle rotte minori della Sardegna (CT2), quantificate in euro 13.650.000,00; Ritenuto che gli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 11 del regolamento CE n. 1008/2008 risultano scaduti, in quanto sulle medesime rotte non e' stato effettuato alcun servizio aereo di linea per un periodo di oltre dodici mesi; Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui collegamenti aerei disciplinati dal decreto impositivo n. 36 del 29 dicembre 2005, relativi alle rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' territoriale della regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Bologna, Napoli, Torino e Verona; Decreta: Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa», costituiscono servizi d'interesse economico generale.