Art. 2 
 
  Al fine di assicurare la continuita'  territoriale  della  Sardegna
con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi,  i  servizi
aerei   di   linea   sulle   rotte   Alghero-Bologna   e   viceversa,
Alghero-Torino   e   viceversa,   Cagliari-Bologna    e    viceversa,
Cagliari-Napoli   e   viceversa,   Cagliari-Torino    e    viceversa,
Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,  Olbia-Verona
e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo
le modalita' indicate nell'allegato  tecnico  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.