Art. 2 Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.