Art. 5 Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle singole rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gare pubbliche in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.