Art. 7 
 
  Con successivi decreti del direttore della Direzione  generale  per
gli aeroporti  ed  il  trasporto  aereo  viene  concesso  ai  vettori
aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto  di  operare  i
servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi'
approvate  le  convenzioni  per  regolare  l'esercizio  del  servizio
concesso, sottoscritte dalla regione autonoma della  Sardegna  e  dal
singolo vettore.