Art. 7 Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene concesso ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e vengono altresi' approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla regione autonoma della Sardegna e dal singolo vettore.