(Allegato tecnico)
                                                     Allegato tecnico 
 
    Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte: 
    Alghero-Bologna e viceversa; 
    Alghero-Torino e viceversa; 
    Cagliari-Bologna e viceversa; 
    Cagliari-Napoli e viceversa; 
    Cagliari-Torino e viceversa; 
    Cagliari-Verona e viceversa; 
    Olbia-Bologna e viceversa; 
    Olbia-Verona e viceversa. 
    A norma delle disposizioni dell'articoli 16 e 17 del  regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  24
settembre 2008 recante norme comuni per  la  prestazione  di  servizi
aerei  nella  Comunita',  il  Governo  italiano  conformemente   alle
decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi di  cui  all'art.  36,
punti 2 e 3 della legge n. 144/1999, tenutasi  i  giorni  29  ottobre
2013 e 24 gennaio  2014  ha  deciso  di  imporre  oneri  di  servizio
pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli  scali  aeroportuali
di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli  di  Bologna,  Napoli,  Torino,
Verona. 
1. Rotte onerate. 
    Alghero-Bologna e viceversa; 
    Alghero-Torino e viceversa; 
    Cagliari-Bologna e viceversa; 
    Cagliari-Napoli e viceversa; 
    Cagliari-Torino e viceversa; 
    Cagliari-Verona e viceversa; 
    Olbia-Bologna e viceversa; 
    Olbia-Verona e viceversa. 
    I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra  indicate
devono essere effettuati  mediante  voli  diretti  e  non  via  punto
intermedio. 
    Conformemente  all'art.  9  del  regolamento  n.  95/93/CEE   del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal regolamento (CE) 793/2004 e successive modificazioni, relativo  a
norme comuni per l'assegnazione delle bande  orarie  negli  aeroporti
della  Comunita',  gli  organi  competenti,  compatibilmente  con  il
vigente assetto generale, possono riservare alcune bande orarie sugli
aeroporti coordinati interessati dagli  oneri  per  l'esecuzione  del
numero minimo di voli previsto nei presenti oneri. 
2. Requisiti richiesti. 
    Per l'accettazione dell'onere di servizio  pubblico  su  ciascuna
delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato deve: 
    2.1. essere vettore aereo comunitario in possesso del  prescritto
Certificato  di  operatore  aereo  (COA)  rilasciato   dall'autorita'
competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; 
    2.2. essere vettore aereo comunitario in possesso  della  licenza
di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorita'  competente
di uno Stato membro; 
    2.3. dimostrare di possedere dimensione e  solidita'  finanziaria
adeguata e  proporzionata  per  garantire  il  soddisfacimento  degli
obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico,
con un fatturato relativo  al  traffico  aereo  nell'anno  precedente
l'imposizione dei presenti oneri  almeno  doppio  rispetto  a  quello
complessivo   della   rotta   accettata,   o   una   capitalizzazione
equivalente; 
    2.4. dimostrare di possedere la disponibilita', in  proprieta'  o
in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di
un numero di aeromobili adeguato al numero di rotte accettate,  cosi'
come previsti dall'imposizione di oneri, e, in generale, di un numero
adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie
a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; 
    2.5. applicare ai voli onerati il «regolamento  per  l'uso  della
lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano  sul  territorio
italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'ENAC nella
seduta del 12  settembre  2006  e  consultabile  sul  sito  dell'ENAC
www.enac.gov.it; 
    2.6. distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard  IATA
con almeno uno dei principali CRS, via Internet, via telefono, presso
le biglietterie degli aeroporti e  attraverso  la  rete  agenziale  e
disporre del servizio di web check in; 
    2.7. accettare il pagamento tramite  POS  e  almeno  tre  diverse
carte di credito e non prevedere alcun onere aggiuntivo o commissione
per la vendita dei biglietti via Internet; 
    2.8. non essere inserito nella cosiddetta «black  list»  relativa
alle compagnie aeree che non rispondono agli  standard  di  sicurezza
europea,    cosi'    come    pubblicata    sul     sito     Internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_it.htm; 
    2.9.   impiegare   aeromobili   in   possesso   della   copertura
assicurativa ai sensi del  regolamento  (CE)  785/2004  e  successive
modifiche sulla responsabilita'  civile  in  caso  di  incidenti  con
riguardo, in particolare,  ai  passeggeri,  ai  bagagli,  alle  merci
trasportate, posta e terzi; 
    2.10. fornire la cauzione di accettazione  di  cui  al  paragrafo
4.1, lettera a) secondo le modalita' prescritte; 
    2.11. essere in regola  con  le  contribuzioni  previdenziali  ed
assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a  versare
i relativi oneri; 
    2.12. essere in regola con le disposizioni contenute nella  legge
12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto  ai  lavori  dei
disabili» e successive modifiche; 
    2.13, non essere in stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per  la
dichiarazione di una di tali situazioni. 
    I requisiti di cui ai punti 2.5, 2.6 e  2.7  sono  da  intendersi
requisiti di esercizio. 
3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 
    3.1. In termini di numero di frequenze  minime,  di  orari  e  di
capacita' offerta. 
    Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti: 
      3.1.1. Rotta Alghero-Bologna e v.v. (AHO-BLQ e BLQ-AHO): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    AHO-BLQ: un volo con partenza  dall'aeroporto  di  Alghero  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    BLQ-AHO: un volo con partenza  dall'aeroporto  di  Bologna  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c)  capacita'  offerta:   il   servizio   Alghero-Bologna   e
viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di  capacita'  non
inferiore a settanta posti; 
      3.1.2. Rotta Alghero-Torino e v.v. (AHO-TRN e TRN-AHO): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    AHO-TRN: un volo con partenza  dall'aeroporto  di  Alghero  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    TRN-AHO: un volo con  partenza  dall'aeroporto  di  Torino  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        b) capacita' offerta: il servizio Alghero-Torino e viceversa,
dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore  a
settanta posti; 
      3.1.3. Rotta Cagliari-Bologna e v.v. (CAG-BLQ e BLQ-CAG): 
        a) frequenze minime  giornaliere:  due  voli  giornalieri  in
andata e due voli giornalieri in ritorno, da operarsi  durante  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b) orari: la collocazione oraria del volo in  partenza  nella
fascia mattutina e del volo in arrivo  nella  fascia  serale,  dovra'
tassativamente considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno
in  giornata  in  Sardegna  ed  una  permanenza  significativa  nella
destinazione. 
    CAG-BLQ: un volo con partenza dall'aeroporto  di  Cagliari  nella
fascia  oraria  7,30  -  9,30.  Un  ulteriore   volo   con   partenza
dall'aeroporto di Cagliari nella fascia oraria 15,00 - 18,00. 
    BLQ-CAG: un volo con partenza  dall'aeroporto  di  Bologna  nella
fascia  oraria  12,00  -  15,00.  Un  ulteriore  volo  con   partenza
dall'aeroporto di Bologna nella fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c)  capacita'  offerta:  il   servizio   Cagliari-Bologna   e
viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di  capacita'  non
inferiore a centotrenta posti; 
      3.1.4. Rotta Cagliari-Napoli e v.v. (CAG-NAP e NAP-CAG): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    CAG-NAP: un volo con partenza dall'aeroporto  di  Cagliari  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    NAP-CAG: un volo con  partenza  dall'aeroporto  di  Napoli  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c)  capacita'  offerta:   il   servizio   Cagliari-Napoli   e
viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di  capacita'  non
inferiore a centotrenta posti; 
      3.1.5. Rotta Cagliari-Torino e v.v. (CAG-TRN e TRN-CAG): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        c)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    CAG-TRN: un volo con partenza dall'aeroporto  di  Cagliari  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    TRN-CAG: un volo con  partenza  dall'aeroporto  di  Torino  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c)  capacita'  offerta:   il   servizio   Cagliari-Torino   e
viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di  capacita'  non
inferiore a centotrenta posti; 
      3.1.6. Rotta Cagliari-Verona e v.v. (CAG-VRN e VRN-CAG): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    CAG-VRN: un volo con partenza dall'aeroporto  di  Cagliari  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    VRN-CAG: un volo con  partenza  dall'aeroporto  di  Verona  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c)  capacita'  offerta:   il   servizio   Cagliari-Verona   e
viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili di  capacita'  non
inferiore a centotrenta posti; 
      3.1.7. Rotta Olbia-Bologna e v.v. (OLB-BLQ e BLQ-OLB): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    OLB-BLQ: un volo  con  partenza  dall'aeroporto  di  Olbia  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    BLQ-OLB: un volo con partenza  dall'aeroporto  di  Bologna  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c) capacita' offerta: il servizio Olbia-Bologna e  viceversa,
dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore  a
centotrenta posti; 
      3.1.8. Rotta Olbia-Verona e v.v. (OLB-VRN e VRN-OLB): 
        a) frequenze  minime  giornaliere:  un  volo  giornaliero  in
andata e un volo  giornaliero  in  ritorno,  da  operarsi  per  tutto
l'anno. 
    Il  collegamento  deve  intendersi  diretto  e  non   via   punto
intermedio. Il vettore che accetta gli oneri di servizio e' obbligato
a  predisporre  l'operativo  definitivo  dei  voli,   finalizzato   a
garantire la piena soddisfazione della domanda. Tale operativo dovra'
essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima
dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e  presso
la regione autonoma della Sardegna; 
        b)  orari:  la  collocazione  oraria  dovra'   tassativamente
considerare l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in
Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione. 
    OLB-VRN: un volo  con  partenza  dall'aeroporto  di  Olbia  nella
fascia oraria 7,30 - 9,30. 
    VRN-OLB: un volo con  partenza  dall'aeroporto  di  Verona  nella
fascia oraria 19,30 - 21,30. 
    Nella definizione dell'operativo e' tollerato uno scostamento  di
+/- 15 minuti sugli orari sopraindicati; 
        c) capacita' offerta: il servizio Olbia-Verona  e  viceversa,
dovra' essere effettuato con aeromobili di capacita' non inferiore  a
centotrenta posti; 
    3.2. In termini di aeromobili utilizzabili e servizi offerti. 
      3.2.1.  Gli  aeromobili  utilizzati  sulle  tratte  di  cui  al
paragrafo  1  dovranno  essere   decorosamente   e   confortevolmente
allestiti  e  garantire  la  usuale  reclinabilita'  dei  sedili  nel
rispetto della vigenti norme internazionali di sicurezza aeronautica. 
      3.2.2. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino
una domanda  di  posti  superiore  all'80%  dell'offerta  complessiva
giornaliera, il vettore  che  ha  accettato  gli  oneri  di  servizio
pubblico sulla rotta e' tenuto ad incrementare l'offerta introducendo
voli supplementari o utilizzando aeromobili  di  capienza  superiore,
fino al soddisfacimento della  domanda,  senza  alcun  onere  per  la
regione  autonoma  della  Sardegna.  Per  l'introduzione   dei   voli
supplementari  di  cui  sopra,  determinata  in  sede   di   comitato
paritetico di monitoraggio di cui al paragrafo 3.4.6,  le  competenti
autorita', acquisito il  nulla  osta  della  regione  autonoma  della
Sardegna, rendono utilizzabili le necessarie bande orarie negli orari
disponibili.  Il  mancato  adeguamento   dell'offerta   alle   mutate
condizioni della domanda comporta l'attivazione  della  procedura  di
contestazione da parte della regione autonoma della Sardegna  per  la
risoluzione contrattuale. 
      3.2.3. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino
una domanda  di  posti  inferiore  al  50%  dell'offerta  complessiva
giornaliera, il vettore  che  ha  accettato  gli  oneri  di  servizio
pubblico  sulla  rotta,  su  proposta  del  comitato  paritetico   di
monitoraggio, di cui al  paragrafo  3.4.6.  e  previa  autorizzazione
della regione autonoma della Sardegna, potra' diminuire il numero  di
posti offerti, esercitando il traffico  con  aeromobili  di  capienza
inferiore garantendo comunque i collegamenti minimi giornalieri. 
      3.2.4. L'intera capacita'  di  ciascun  aeromobile  utilizzato,
anche se  eccedente  i  limiti  quantitativi  minimi  previsti  dalla
presente imposizione,  per  ciascun  volo,  dovra'  essere  messa  in
vendita secondo il regime degli oneri, senza  alcun  contingentamento
di  posti.  Ugualmente  senza  contingentamento   dovranno   avvenire
l'accettazione delle  prenotazioni  e  gli  inserimenti  nelle  liste
d'attesa. 
      3.2.5.  A  bordo  dovra'  essere   offerto   gratuitamente   ai
passeggeri un servizio di rinfresco (bevanda, snack e salvietta). 
    3.3. In termini di tariffe. 
      3.3.1.  E'  prevista  una   tariffa   agevolata   massima   TAM
applicabile  indiscriminatamente  a  tutti  passeggeri   secondo   il
seguente schema: 
 
 
       =======================================================
       |               Tratta              |      TAUM       |
       +===================================+=================+
       | Alghero-Bologna                   |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Alghero-Torino                    |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Cagliari-Bologna                  |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Cagliari-Napoli                   |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Cagliari-Torino                   |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Cagliari-Verona                   |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Olbia-Bologna                     |         euro 50 |
       +-----------------------------------+-----------------+
       | Olbia-Verona                      |         euro 57 |
       +-----------------------------------+-----------------+
 
 
    I bambini al di sotto  dei  due  anni  viaggiano  gratis  se  non
occupano il posto a sedere. 
    3.3.2. Le tariffe indicate sono comprensive  di  IVA  e  sono  al
netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Alle  tariffe  indicate  non
potra'  essere  applicata  dal  vettore   accettante   alcuna   altra
maggiorazione o surcharge non prevista dalla legge, qualunque sia  la
terminologia con la quale viene indicata. 
    3.3.3. I biglietti a tariffa onerata per le tratte soggette a OSP
sono privi di limitazioni, e ad essi  non  sara'  applicabile  alcuna
restrizione, ne' alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, ne'
alcuna penale per  il  rimborso,  salvo  che  nei  casi  di  no  show
ingiustificato. 
    3.3.4. La distribuzione  e  la  vendita  dei  biglietti  per  via
telematica e' completamente  gratuita  e  non  comporta  alcun  onere
economico aggiuntivo per il passeggero. 
    3.3.5. Le tariffe ed i tetti tariffari  sopra  indicati  verranno
aggiornati secondo le seguenti scadenze e modalita': 
    a) entro l'inizio di ciascuna  stagione  aeronautica  estiva,  si
procedera' al riesame delle tariffe onerate sulla base del  tasso  di
inflazione  dell'anno  solare  precedente  (1°  gennaio-31  dicembre)
calcolato sulla base dell'indice generale  ISTAT/FOI  dei  prezzi  al
consumo.  L'eventuale  adeguamento   decorrera'   dall'inizio   della
stagione aeronautica estiva; 
    b)  ogni  semestre,  a   partire   dall'inizio   della   stagione
aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti  oneri,  in
caso di  variazione  percentualmente  superiore  al  5%  della  media
semestrale del costo del carburante, espresso in  euro,  rispetto  al
costo del carburante preso a  riferimento  in  occasione  dell'ultimo
aggiornamento effettuato.  Al  momento  di  procedere  con  il  primo
aggiornamento la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione
del Jet fuel, poco oltre riportata, con cui e' stato dimensionato  il
collegamento. Le tariffe  devono  essere  modificate  percentualmente
rispetto alla variazione rilevata, in proporzione  all'incidenza  del
costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la
rotte oggetto della presente  imposizione  si  fissa  invariabilmente
pari a 27,70% per gli aeromobili di  cui  alle  rotte  descritte  nei
punti 3.1.1 e 3.1.2; e pari a 28,80% per gli aeromobili di  cui  alle
restanti rotte. 
    Ai fini del  calcolo  della  media  semestrale  sono  soggette  a
rilevazioni le quotazioni mensili  del  Jet  fuel  FOB  Mediterraneo,
espresse   in   euro,   relative   ai   periodi   dicembre-maggio   e
giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del  Jet
fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. 
    La quotazione del  Jet  fuel  con  cui  e'  stato  effettuato  il
dimensionamento del  servizio  e'  pari  a  747,6416  euro/tonnellata
metrica, e  verra',  pertanto,  utilizzato  come  riferimento  per  i
successivi adeguamenti. 
    Gli eventuali  aumenti/diminuzioni  decorreranno  dall'inizio  di
ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. 
      3.3.6.  Agli  adeguamenti  tariffari  di  cui   al   precedente
paragrafo 3.3.5 provvede il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle  risultanze
di  un'istruttoria  congiunta  fra  ENAC  e  regione  autonoma  della
Sardegna. 
    La regione autonoma  della  Sardegna  dara'  comunicazione  delle
variazioni ai vettori operanti sulle rotte onerate. 
    3.3.7. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entita' ed a  qualsiasi
titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle  procedure
sopra  indicate,  sono  illegittimi.  Gli  adeguamenti  si  applicano
esclusivamente alla tariffa. 
    3.3.8. Per i passeggeri barellati, residenti e non residenti,  si
applica una tariffa massima pari al  costo  di  quattro  biglietti  a
tariffa agevolata sulla tratta. 
    3.3.9. Tutti i biglietti a  tariffa  onerata,  comprendono  senza
alcuna  maggiorazione,  il  trasporto  del  bagaglio   a   mano   del
passeggero,  nella  misura  e  nei  limiti  previsti  dalle   vigenti
disposizioni  legislative  e  regolamentari,  nonche'  del   bagaglio
consegnato per un peso di kg 23 per ciascun passeggero. 
    3.4. In termini di continuita' e regolarita' dei servizi. 
      3.4.1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del regolamento CE n.
1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio
per  un  periodo  di  almeno  dodici  mesi  consecutivi  e  non  puo'
sospenderli. 
    I vettori  che,  pur  avendo  accettato  gli  oneri  di  servizio
pubblico, non esercitino il servizio per  i  prescritti  dodici  mesi
consecutivi sono esclusi per i successivi cinque anni  dall'esercizio
degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna;  a
tali vettori sara' inoltre applicata una penale  nella  misura  della
cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b). 
      3.4.2. Al fine  di  garantire  la  continuita',  regolarita'  e
puntualita' dei voli, i vettori che accettano  i  presenti  oneri  di
servizio pubblico si impegnano: 
    ad effettuare per ciascun anno  il  98%  dei  voli  previsti  nei
programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari  al
2%; 
    a corrispondere alla regione autonoma della Sardegna a titolo  di
penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente  la  percentuale
annua di cancellazioni del 2%; 
    ad effettuare per ciascun anno l'80% dei voli entro i  20  minuti
rispetto all'orario stabilito; 
    a corrispondere alla regione autonoma della Sardegna a titolo  di
penale 2000 euro per ogni volo  ritardato  eccedente  la  percentuale
annua del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti. 
    Sono esclusi dall'applicazione delle suddette regole sia  i  voli
il cui ritardo e' dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al
di fuori della responsabilita' e/o dal controllo del  vettore  sia  i
voli cancellati per le medesime cause. 
    3.4.3. Nel  caso  di  riscontrata  inosservanza  dell'obbligo  di
mettere a disposizione e vendere l'intera  capacita'  dell'aeromobile
secondo il  regime  onerato  il  vettore  dovra'  corrispondere  alla
regione autonoma della Sardegna una  penale  pari  a  euro  2500  per
ciascuna mancata vendita alle condizioni previste. 
    3.4.4. Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti  tariffari
e  di  sovrapprezzi  non  previsti  per  legge  il   vettore   dovra'
corrispondere alla regione autonoma della Sardegna una penale pari  a
euro 2500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a
quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico. 
    3.4.5. Nel  caso  di  riscontrata  inosservanza  dell'obbligo  di
distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per
via  telematica  senza  alcun  onere  economico  aggiuntivo  per   il
passeggero il vettore  dovra'  corrispondere  alla  regione  autonoma
della Sardegna una penale pari a  euro  1000  per  ciascun  biglietto
venduto con sovrapprezzo. 
    3.4.6. Al fine di garantire la puntuale osservanza  dei  presenti
oneri  da  parte  dei  vettori  accettanti,   e'   istituito   presso
l'Assessorato ai trasporti della regione autonoma della Sardegna,  il
Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione  degli  oneri
di servizio (d'ora in avanti Comitato),  del  quale  fanno  parte  un
componente  nominato  dall'Assessore  regionale  dei  trasporti,  uno
dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di  oneri  di
servizio pubblico. 
    Il Comitato e' presieduto dall'Assessore regionale dei  trasporti
e si riunisce ogni qual volta richiesto da  uno  dei  componenti.  Il
Comitato  si  avvale  delle  informazioni  raccolte  dalle  direzioni
aeroportuali interessate, dalle societa' di gestione aeroportuale, da
cittadini  singoli  o  da  associazioni  di  consumatori,  in  ordine
all'applicazione dei presenti oneri. Il comitato riscontra  eventuali
inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di  servizio,
le  documenta  e  propone  alla  regione  autonoma   della   Sardegna
l'adozione di misure per ripristinare la regolarita' del servizio e/o
l'irrogazione delle sanzioni del caso, suggerendone  la  tipologia  e
l'entita'. 
      3.4.7. Ferme restando le penali di cui ai precedenti  paragrafi
3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, ai vettori sono comminabili, in aggiunta,
le sanzioni previste nella normativa  dello  Stato  Italiano  per  la
violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 
4. Presentazione dell'accettazione. 
    4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata  devono
presentare alla regione autonoma della Sardegna, formale ed integrale
accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni
aeronautiche consecutive, ai sensi dell'art.  16,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) 1008/2008. 
    Al fine di consentire l'ordinata  operativita'  della  rotta,  la
valutazione del possesso dei requisiti di cui al  paragrafo  2  e  di
assicurare  la  disponibilita'  delle  bande  orarie  necessarie  per
l'esecuzione del servizio qualora i vettori  non  siano  in  possesso
degli slots per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed
il  programma  operativo  di  massima  conforme  a  quanto   previsto
nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il
novantesimo giorno precedente  l'inizio  della  stagione  aeronautica
nella quale i vettori intendono iniziare ad operare. 
    I vettori accettanti si impegnano a: 
      a) presentare  apposita  garanzia  al  fine  di  assicurare  la
serieta' ed affidabilita' dell'accettazione, a favore  della  regione
autonoma della Sardegna,  sotto  forma  di  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a prima richiesta che dovra' ammontare a: 
    euro   71.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Alghero-Bologna-Alghero; 
    euro   75.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Alghero-Torino-Alghero; 
    euro  207.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Cagliari-Bologna-Cagliari; 
    euro  113.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Cagliari-Verona-Cagliari; 
    euro  113.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Cagliari-Torino-Cagliari; 
    euro   92.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Cagliari-Napoli-Cagliari; 
    euro   83.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Olbia-Bologna-Olbia; 
    euro   92.000   a   garanzia   dell'accettazione   della   tratta
Olbia-Verona-Olbia. 
    La fideiussione dovra' essere efficace alla data di presentazione
dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio
e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva  lettera
b); 
      b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione
e prosecuzione del servizio a favore  della  regione  autonoma  della
Sardegna, sotto forma di  fideiussione  bancaria  a  prima  richiesta
emessa da primario istituto di credito. 
    Tale garanzia dovra' ammontare a: 
    euro   351.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Alghero-Bologna-Alghero; 
    euro   375.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Alghero-Torino-Alghero; 
    euro   1.034.000   a   garanzia   dell'esercizio   della   tratta
Cagliari-Bologna-Cagliari; 
    euro   563.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Cagliari-Verona-Cagliari; 
    euro   563.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Cagliari-Torino-Cagliari; 
    euro   456.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Cagliari-Napoli-Cagliari; 
    euro 411.000 a garanzia dell'esercizio della tratta  Olbia-Bologn
-Olbia; 
    euro   456.000   a   garanzia   dell'esercizio    della    tratta
Olbia-Verona-Olbia. 
    Nel caso in cui il  servizio  sulla  singola  rotta  onerata  sia
accettato da piu' vettori, la fideiussione sara' commisurata, entro i
quindici giorni precedenti l'inizio del servizio,  alla  quota  parte
del servizio accettato. 
    La garanzia dovra'  essere  efficace  alla  data  di  inizio  del
servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del
servizio e comunque non prima della verifica della conformita'  delle
prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione. 
    4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della  struttura  dei  vettori
accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio
di cui al paragrafo 2 ai fini  del  soddisfacimento  degli  obiettivi
perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito
della verifica, acquisito anche  il  parere  della  regione  autonoma
della Sardegna, i vettori ritenuti idonei  ad  effettuare  i  servizi
onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare  il  traffico  sulle
rotte onerate. 
    4.3. In caso di accettazione degli  oneri  di  servizio  pubblico
sulla medesima rotta  da  parte  di  piu'  vettori,  questi  potranno
programmare un numero ridotto di frequenze, purche'  complessivamente
l'insieme dei voli programmati e  la  loro  schedulazione  rispettino
quanto  previsto  nei  presenti  oneri.  La  regione  autonoma  della
Sardegna, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione  civile,  verifica
che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti
i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.  L'ENAC,  ove
necessario, riserva le bande  orarie  per  garantire  il  numero,  la
frequenza e gli orari dei servizi minimi da  effettuare  in  base  ai
presenti oneri. I vettori  aerei  che  accettano  gli  oneri  possono
prestare servizi sulle rotte interessate al  di  la'  delle  esigenze
minime, per quanto riguarda le  frequenze  e  le  capacita'  previste
dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'. 
    4.4. La regione autonoma  della  Sardegna,  di  concerto  con  il
Ministero  della  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con   l'ENAC,
riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri  di
servizio pubblico su  una  rotta,  nonche'  il  livello  degli  oneri
imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore  notifichi  la  sua
intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque,
una volta l'anno.