IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto l'art 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17  febbraio  1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile  1998,  n.
94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17  febbraio  1998,
recante disposizioni urgenti in materia di  sperimentazioni  cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  21  giugno
2006, recante attuazione della  direttiva  2001/83/CR  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  184  del  9  agosto
2003,  recante  attuazione  della   direttiva   2001/20/CR   relativa
all'applicazione della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera z); 
  Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b
del 12 febbraio 2007, finalizzata a  continuare  ad  assicurare  agli
assistiti  trattamenti  indispensabili  e   appropriati   alle   loro
specifiche  condizioni  patologiche,  attraverso   la   revisione   e
l'aggiornamento dell'elenco dei  farmaci  predisposto  in  attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996; 
  Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci  erogabili
a totale carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  predisposto  in
attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21  ottobre  1996,
n. 536, sopra  citato,  nella  specifica  sezione  suddivisa  in  sei
distinti allegati, concernenti i farmaci con uso  consolidato,  sulla
base dei dati della  letteratura  scientifica,  nel  trattamento  dei
tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, nel
trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel trattamento
di patologie neurologiche, nel trattamento correlato ai trapianti, ai
radiofarmaci e diagnostici e, infine, nel  trattamento  di  patologie
infettive per indicazioni anche differenti  da  quelle  previste  dal
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008), in particolare l'art. 2, commi 348 e 349; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella  riunione  del  6,  7  e  8
novembre 2013 - Stralcio verbale n. 19; 
  Tenuto conto  degli  approfondimenti  effettuati  nel  corso  della
riunione del gruppo tecnico delle regioni sul tema dell'off-label  in
data 3 aprile 2007; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della  legge  n.  648/1996,  citato  in
premessa, e gia' aggiornato inizialmente come  da  determinazione  29
maggio 2007,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007 e, da ultimo, da determinazione 18
maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2011, e' ulteriormente integrato e  aggiornato  mediante  l'aggiunta,
nella specifica sezione contenente i sette distinti allegati, di  una
nuova lista  (allegato  8),  che  ne  costituisce  parte  integrante,
relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di  patologie
cardiache per indicazioni anche differenti  da  quelle  previste  dal
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.