Art. 3 
 
  L'elenco dei medicinali di cui all'art. 1, puo' essere sottoposto a
revisione periodica. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani