IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispsositivi medici, del servizio farmaceutico e della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1038/2013   della
Commissione del 24 ottobre 2013  che  approva  il  tebuconazolo  come
principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi
del tipo di prodotto 7 e 10; 
  Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati  autorizzati  come  presidi   medico   chirurgici,   ai   sensi
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 392/98,  in  quanto
disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come  germicide   o
battericide,  insetticidi  per  uso  domestico  e   civile,   insetto
repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,  oppure
che siano circolati come prodotti di libera  vendita  in  quanto  non
rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di approvazione del  tebuconazolo,  per  il
tipo di prodotto 7 e 10, preservanti per pellicole e preservanti  per
i materiali da costruzione, e' il 1° luglio 2015 e  che  pertanto,  a
decorrere da tale data, l'immissione sul mercato di prodotti,  aventi
come unica sostanza attiva il tebuconazolo appartenenti  al  tipo  di
prodotto 7 e/o 10, e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come  unico  principio  attivo  il  tebuconazolo  e
appartenenti al tipo di prodotto 7e/o 10, a sostegno dei  quali  alla
data del 30 giugno 2015 non e' stata  presentata  alcuna  domanda  di
autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nel tipo di prodotto 7 e/o 10  che  contengono  come  unica
sostanza attiva  il  tebuconazolo  non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 giugno  2017  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni dei presidi  medico-chirurgici  contenenti  il
tebuconazolo come unico principio attivo e che rientrano nel tipo  di
prodotto 7 e/o 10, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno  2015
non e' stata  presentata  alcuna  richiesta  di  autorizzazione  come
prodotto biocida, si considerano revocate e i  prodotti  non  possono
piu' essere immessi sul mercato,  venduti  o  ceduti  al  consumatore
finale dopo il 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.