IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1036/2013   della
Commissione  del  24  ottobre  2013  che  approva  l'etofenprox  come
principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi
del tipo di prodotto 18; 
  Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai  sensi  del  dPR
392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di  approvazione  dell'etofenprox,  per  il
tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi, e' il 1° luglio 2015 e che pertanto,
a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  di  prodotti,
aventi come unica sostanza attiva il etofenprox appartenenti al  tipo
di  prodotto  18,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici  aventi  come  unico  principio  attivo   l'etofenprox   e
appartenenti al tipo di prodotto 18, a sostegno dei quali  alla  data
del 30  giugno  2015  non  e'  stata  presentata  alcuna  domanda  di
autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nel tipo  di  prodotto  18  e  che  contengono  come  unica
sostanza attiva l'etofenprox non possono essere immessi  sul  mercato
dopo il 30 giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  contenenti
l'etofenprox come unico principio attivo e che rientrano nel tipo  di
prodotto 18, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non e'
stata presentata alcuna richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto
biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono piu' essere
immessi sul  mercato,  venduti  o  ceduti  al  consumatore  finale  a
decorrere dal 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.