IL CONSIGLIO Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplina con regolamento l'esercizio del potere sanzionatorio nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti; Visto, altresi', l'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorita' ai sensi del comma 9 del medesimo articolo ovvero che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione; Visto, altresi', l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti dalla norma, ovvero che forniscano dati non veritieri; Visto, altresi', l'art. 38, comma 1-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), del medesimo articolo, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia; Visto, altresi', l'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente medesimo dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, altresi', per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento; Visto, altresi', l'art. 40, comma 9-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ai sensi del quale, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Visto, in particolare, l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; Visto, in particolare, l'art 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di violazione, da parte delle imprese qualificate, dell'obbligo di informazione; Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.; Considerata l'opportunita' di adottare un unico regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Casellario, il Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed all'art. 8, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; Consiglio, il Consiglio dell'Autorita'; U.O.R., l'Unita' Organizzativa Responsabile che, in base ai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita', e' competente per il procedimento, all'interno della quale e' individuato il Responsabile del Procedimento; Regolamento, il presente Regolamento; Regolamento di esecuzione ed attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita' adottato con deliberazione del 10 settembre 2008; SOA, le Societa' Organismi di Attestazione; CEL, certificato di esecuzione lavori.