Art. 13 Fase pre-istruttoria 1. L'Ufficio competente con cadenza periodica provvede a verificare il corretto assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8, del Codice a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori. 2. Ove in sede di verifica periodica sia accertato l'inadempimento degli obblighi informativi, l'Ufficio competente invia gli atti all'U.O.R. competente per l'attivazione del procedimento sanzionatorio. 3. Alla fase pre-istruttoria si applica il comma 3 dell'art. 5. 4. Qualora prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso l'U.O.R. competente accerti, tramite la consultazione della banca dati dell'Osservatorio o per comunicazione da parte dell'Ufficio competente di cui al comma 1, che le informazioni richieste sono state trasmesse, ne tiene conto ai fini dell'istruttoria del procedimento.