Art. 18 Condotte sanzionate Ambito di applicazione 1. Alle imprese qualificate ai sensi dell'art. 40 del Codice, l'Autorita' puo' comminare, ai sensi dell'art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, sanzioni in relazione alle seguenti condotte: a) mancata risposta alle richieste afferenti la qualificazione, formulate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Codice (art. 74, comma 1, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice); b) segnalazione da parte delle SOA (art. 74, comma 4, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice) di inadempimenti dell'impresa in materia di qualificazione; c) produzione, da parte dell'impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.