Art. 19 Fase pre-istruttoria 1. La richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti viene inviata all'impresa qualificata dall'U.O.R. ai sensi degli articoli 6, comma 9, del Codice e 74, comma 1, del Regolamento di attuazione del Codice, con l'espressa indicazione del termine di adempimento di 30 giorni e delle conseguenze sanzionatorie in caso di mancata risposta tempestiva. 2. L'U.O.R., decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni valuta gli elementi a disposizione e procede all'avvio del procedimento sanzionatorio nel caso in cui sussistano i presupposti di fatto o di diritto.